Ripropongo, dopo quasi un ventennio, un mio
articolo pubblicato sulla rivista "Pagine dal Sud" nel 1997,
ampliato e riadattato al fine di tenere conto della normativa
vigente. A causa della sua lunghezza suddividerò l'articolo in
tre parti: 1) Evoluzione del Concetto di Bene
Culturale 2) Definizione di Bene Culturale 3) I diversi livelli di tutela dei
beni culturali.
1) Evoluzione del Concetto di Bene Culturale Il termine “Beni Culturali”, assieme
all’altro equivalente di “Patrimonio culturale”, è molto diffuso,
usato (abusato) in molte occasioni. E’ probabile che non tutti
quelli che utilizzano questo termine siano in grado di fornire una
definizione formale o comunque univoca di questo termine. Le
principali leggi in materia di tutela, almeno fino alla Testo Unico
sui beni culturali del 1999, non hanno fornito una definizione
esauriente di tali termini. Il problema è analogo a quello di un altro
termine, pure diffusissimo quanto sconosciuto nel suo intimo
significato, e cioè quello di “arte”; in questi casi, una risposta
“elegante” può essere data citando Benedetto Croce che affermava che
l’arte e ciò che tutti sanno cosa sia. Ed in effetti è quello che è
avvenuto, in mancanza di una definizione formale di bene culturale,
possiamo affermare di individuarlo in tutto quello che la nostra
società riconosce come tale. La cosa potrebbe pure essere accettata se
non fosse poi che si vengono a creare problemi di interpretazioni
nel caso, ad esempio, di atti legislativi o processi giudiziari che
vedono come oggetto un qualcosa che tutti sanno cosa sia eccetto i
diretti interessati. Un altro rischio a cui si andrebbe incontro
accettando la definizione suddetta è quello di fornire un concetto
mutevole con i tempi e la cultura (basti pensare a cosa è avvenuto
nel tempo per quello di arte), quello che oggi verrebbe definito un
bene culturale potrebbe non esserlo più domani solo perché è
cambiata la cultura (o comunque la classe dominante che potrebbe
detenere il monopolio delle espressioni culturali) oppure diventare
degno di tutela (pensate che molti degli splenditi monumenti
barocchi di cui godiamo oggi, venissero nel passato definiti degni
di tutela?)
In campo internazionale bisogna
aspettare il 1954, durante la Convenzione dell’Aja sulla protezione
dei beni culturali in caso di guerra[1],
per vedere il termine “patrimonio culturale” sostituire quello di
“cose di interesse storico, artistico, archeologico e le bellezze
ambientali” indicato nell’art.1 della legge 1089 del 1° giugno del
1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”. In Italia bisogna attendere altri 13 anni
per vedere questa dizione per la prima volta in un atto ufficiale.
Nel 1967, si conclusero, dopo tre anni, i lavori della “Commissione
d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, archeologico e del paesaggio” meglio nota come
“Commissione Franceschini”, nel documento conclusivo fu proposto per
la prima volta la definizione di "patrimonio culturale" e quindi in
definitiva di bene culturale
Patrimonio culturale “Appartengono
al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi come
riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge
i Beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e
paesistico, archivistico e librario ed ogni altro bene che
costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” La Commissione proponeva anche una
classificazione dei seguenti beni:
beni
archeologici “Si intendono
per beni archeologici, ai fini della legge, indipendentemente dal
loro pregio artistico, le cose immobili e mobili costituenti
testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri od
insediamenti la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso
scavi e rinvenimenti.” beni
artistici e storici “Sono beni
culturali d' interesse artistico o storico le cose mobili o immobili
di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione
con la storia culturale dell'umanità.” beni
ambientali “Si considerano
beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi,
naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili
costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che,
presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono
essere conservate al godimento della collettività. Sono
specificamente considerati beni ambientali i beni che presentino
singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura
agraria , di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture
insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con
l'ambiente naturale in modo da formare un' unità rappresentativa.” beni
archivistici “Sono oggetto
di questo titolo le fonti documentarie dell'attività dei pubblici
poteri sotto specie di documenti prodotti, ricevuti od acquisiti in
svolgimento della loro attività; e altresì quelle della attività di
ogni altro soggetto il cui notevole lavoro valore di testimonianza
storica ne raccomandi la conservazione.”
beni
librari “Sono beni
culturali di interesse librario: a) i volumi
manoscritti di particolare importanza per antichità, valore
paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; b) i documenti
relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno
anche in ordine alle persone e all'ambiente, ivi compresi gli
autografi, i carteggi, gli inediti, i lavori preparatori; c) gli
incunamboli, i libri rari, i libri di pregio; d) le
incisioni, le carte geografiche, i manifesti, il materiale
filatelico, le fotografie ed ogni altra opera comunque ottenuta con
mezzi grafici o meccanici che presenti particolare importanza ai
fini della lettera a) nonché le loro raccolte di particolare
rappresentatività; e) le legature
di particolare pregio documentario o artistico; “
centri
storici urbani. “In particolare
sono da considerare Centri storici urbani quelle strutture
insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte
originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di
una viva cultura urbana.”
La
definizione proposta dalla Commissione Franceschini soprattutto
nella parte che dice: ogni altro
bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di
civiltà può essere interpretata
in modo estensivo, in quanto gran parte delle cose che ci
circondano, sono in qualche modo testimonianza di civiltà (o
inciviltà). Lo stesso
concetto di bene culturale come
testimonianza è espresso
dall’articolo della Legge regionale siciliana 1 agosto 1977 n°80
“Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni
culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana” dove
si parla di: bene che possa
costituire testimonianza di civiltà. Lo
stesso concetto di “testimonianza di civiltà” è stato ripreso nel
D.L. 31 marzo 1998, n. 112 “ "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 77 dove al Capo V “Beni e attività culturali” art. 148
viene data la seguente definizione di beni culturali:
Si
intendono "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio
storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico,
archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono
testimonianza avente valore di civilta[2]
Da
una espressione iniziale qual era quella del 1939 “cose d interesse
storico, artistico e archeologico” si arriva quindi al concetto
molto ampio di bene culturale,
definizione che abbraccia tutto ciò che acquista significatività
documentaria di civiltà. Ecco quindi che può essere accettata, a
questo punto anche la seguente definizione, anch’essa in senso
onnicomprensiva come le precedenti:
Bene
culturale “Tutto ciò che
costituisce una testimonianza, storicamente significativa, della
civiltà umana” Secondo questa definizione un bene
culturale non è solo ad esempio, un quadro di Tiziano, ma anche un
utensile artigianale non più in uso, in quanto questi
costituisce una testimonianza storica di un certo periodo.
Quindi tutto è cultura, (adesso o in un
futuro più o meno remoto): una penna stilo, una lattina di coca
cola, una canzone, un libro, un radioricevitore, un costume tipico
(ma anche una semplice camicia), una vanga, un paio di scarpe e pure
i sacchetti di plastica che tanto abbelliscono il nostro paesaggio.
Forse potrà sembrare esagerata l’affermazione che una lattina di
coca cola sia un bene culturale, ma è proprio quello che sta
avvenendo per alcune bottiglie di coca cola degli anni 40, le poche
rimaste in circolazione sono oggetto di collezione, ed è difficile
pensare che non costituiscano una testimonianza storica del nostro
secolo, lo stesso dicasi per i vecchi grammofoni o per le radio
degli anni trenta; ecco quindi che dovrebbe venire il sospetto che
le attuali lattine di coca cola possano diventare tra 50, 100, o
forse più anni, testimonianza documentale del nostro tempo e quindi
degni di tutela. Ma se tutto è cultura, la tutela dei beni
culturali viene vista solo nell’ottica di tutelare quelle
testimonianze della cultura che assumono rilevanza tale da essere
meritevoli di tutela; ecco quindi la necessità di individuare dei
criteri delimitativi che, all’interno dei beni culturali,
individuino quelli tutelabili. In Italia, fino al 1999 i criteri per
delimitare i beni suscettibili di tutela erano dati principalmente
dall’articolo1 della legge 1089 del 1° giugno del 1939 “Tutela delle
cose di interesse artistico e storico”.
Art.1
Sono soggette alla presente legge le cose,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico, compresi:
a)
1) le cose che
interessano la paleontologia, al preistoria e le primitive civiltà;
b)
2) le cose di interesse
numismatico;
c)
3) i manoscritti, gli
autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché
i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di
pregio. Vi sono pure comprese le ville, i parchi e
i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della
presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni. Come vedremo nel prossimo articolo
"Definizione di Bene Culturale" l'articolo 1 della legge 1089 è
stato rivisto, riducendo in qualche modo la sfera di tutela per i
beni culturali, almeno come erano definiti dalla legge 1089 del 1939
[1]
La Convenzione dell’Aja, sottoscritta da quasi tutti i paesi del
mondo, costituì un importante progresso di civiltà, stabili infatti
che in caso di guerra i beni culturali non fossero oggetto di furto
o saccheggio, rimanendo il diritto della predazione alle sole armi.
[2]
Nello stesso D.L sono anche indicati le seguenti definizioni : b) "beni
ambientali", quelli individuati in base alla legge quale
testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o
culturali; c) "tutela", ogni attivita' diretta a
riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali; d) "gestione", ogni attivita' diretta,
mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad
assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo
al perseguimento delle finalita' di tutela e di valorizzazione; e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta
a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni
culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione; f) "attivita' culturali", quelle rivolte a
formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; g) "promozione", ogni attivita' diretta a
suscitare e a sostenere le attivita' culturali.
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