Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 560/11 del 4 agosto 1993 

Istituzione del Parco dei Nebrodi e dell'ente di gestione denominato Ente Parco dei Nebrodi.

 

L'ASSESSORE

 PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

 

 Visto lo Statuto della Regione;

 Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, modificata ed integrata dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;

 Visto il proprio D.A. n. 118 del 30 marzo 1985, con il quale è stato nominato il commissario regionale ad acta per la proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi;

 Vista la proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi, presentata dal commissario ad acta in data 28 ottobre 1988 con nota n. 65;

 Considerato:

 - che la proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi è stata resa di pubblica ragione mediante pubblicazione ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e che i comuni interessati hanno regolarmente pubblicato la suddetta proposta;

 - che avverso la proposta d'istituzione del Parco dei Nebrodi sono state presentate le osservazioni di cui al relativo repertorio riportato nell'allegato al presente decreto, segnato con lettera D;

 - che il commissario regionale ad acta, in data 8 novembre 1990, con nota n. 086, ha formulato motivate deduzioni sulle osservazioni presentate che sono riportate nell'allegato al presente decreto, segnato con la lettera C;

 Considerato che il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha proceduto all'esame della citata proposta istitutiva del Parco in numerose sedute, esprimendo parere conclusivo nella seduta del 20 maggio 1993;

 Visto il voto conclusivo reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 20 maggio 1993, con il quale la proposta per l'istituzione del Parco regionale dei Nebrodi citata è stata ritenuta

meritevole di approvazione con le modifiche e le integrazioni discendenti dall'esame delle deduzioni e delle osservazioni e dalle considerazioni svolte nello stesso voto con la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti

operanti in ciascuna zona del parco e con la delimitazione contenuta nell'elaborato cartografico di cui agli elaborati allegati al voto citato;

 Ritenuto di condividere il voto conclusivo reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 20 maggio 1993 sulla proposta per l'istituzione del Parco dei Nebrodi citata;

 Considerato che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 occorre fissare la sede del parco e che il C.R.P.P.N. nella seduta del 20 maggio 1993, ha individuato per la stessa i comuni di Caronia, Alcara Li Fusi e Cesarò,

avuto riguardo ai significativi apporti territoriali e naturalistici dei comuni interessati, nonchè alla loro localizzazione ed alla loro accessibilità rispetto al territorio del parco;

 Considerato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, di dovere determinare il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione del parco;

 Ritenuta l'opportunità di rinviare ad altro provvedimento la determinazione del fabbisogno e l'impegno delle somme relative;

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana Ambiente e Territorio nella seduta n. 82 del  22 luglio 1993 e ritenuto di dovere accogliere le raccomandazioni formulate dalla Commissione legislativa stessa con il parere citato, integrando di conseguenza la disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti

operanti in ciascuna zona del parco proposta dal C.R.P.P.N. nella seduta del 20 maggio 1993, al fine di pervenire ad una più chiara e certa formulazione di alcune norme regolamentari;

 Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, occorre provvedere all'istituzione dell'Ente Parco cui affidarne la

gestione;

 Considerato che per quanto attiene la sede del parco la Commissione legislativa permanente dell'A.R.S. Ambiente e Territorio con il parere citato ha suggerito di fissare la sede nel comune di Caronia e di istituire uffici periferici;

 Ritenuto di dovere individuare nel comune di Caronia la sede del Parco in ragione dell'apporto territoriale e naturalistico e della sua localizzazione;

 Ritenuto inoltre, condividendo l'avviso del C.R.P.P.N. e della Commissione legislativa, al fine di rendere immediatamente fruibili agli utenti i servizi dell'ente, di prevedere che il medesimo stabilisca una sede decentrata nel

comune di Alcara Li Fusi ed uffici periferici nel comune di Cesarò;

 

 

Decreta: 

 

Art. 1

 

 E' istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come  sostituito dall'art. 33 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, ed ai sensi dell'art. 6 della

legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, il Parco naturale regionale denominato Parco dei Nebrodi, sulla base della proposta istitutiva di cui in premessa che, modificata ed integrata secondo il voto espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 20 maggio 1993, viene allegata, segnata con lettera A, al presente decreto unitamente al voto del Consiglio regionale di cui sopra anch'esso allegato al presente decreto, segnato con lettera B.  

 

Art. 2

 

 La delimitazione del territorio del Parco dei Nebrodi e la sua articolazione zonale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 14/88, è quella di cui alla cartografia in scala

1:25.000 che, segnata al numero 1, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 

 

Art. 3

 

 La disciplina di massima delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco così come delimitato negli elaborati di cui all'art. 2 del presente decreto, integrata secondo le raccomandazioni formulate nella seduta n. 82 del 22 luglio 1993 dalla Commissione legislativa permanente dell'A.R.S. Ambiente e Territorio, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 14/88, è quella di cui all'elaborato allegato al presente decreto che, segnata col numero 2, ne costituisce parte integrante.

 

Art. 4

 

 Le osservazioni alla proposta istitutiva del Parco, presentate ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 35 della legge regionale n. 14/88, sono decise in conformità ai pareri resi dal Consiglio

regionale per la protezione del patrimonio naturale, così come riportati nell'allegato al presente decreto segnato con la lettera D.

 

 

Art. 5

 

 Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 98/81, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 14/88, è costituito l'Ente di gestione del Parco dei Nebrodi con la seguente denominazione "Ente Parco dei Nebrodi", avente natura di ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

 Al predetto ente è affidata la gestione del Parco dei Nebrodi, che viene esercitata dagli organi previsti dall'art. 9 bis della legge regionale n. 98/81, aggiunto con l'art. 9 della legge regionale n. 14/88, nell'ambito delle rispettive competenze.

 Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, la sede legale dell'Ente Parco dei Nebrodi è fissata nel comune di Caronia.

 

Art. 6

 

 L'Ente Parco di cui al precedente art. 5 provvederà a stabilire nel comune di Alcara Li Fusi una sede presso cui istituire propri uffici e servizi e ad istituire, altresì, uffici periferici nel comune di Cesarò.

 Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici periferici anche in altri comuni, ivi compresa la realizzazione di centri museali o di iniziativa

culturale o promozionale, previsti nei programmi di attività del parco. 

 

Art. 7

 

 Al finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione dell'Ente Parco Nebrodi si provvederà con successivo provvedimento.

 Il presente decreto, unitamente alla "disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del parco" (allegato 2) ed alla

cartografia in scala 1:25.000 (n. 2 tavole) riportante la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Nebrodi (allegato 1), sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 Tutti gli elaborati relativi al presente provvedimento vengono depositati presso i competenti uffici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

 Palermo, 4 agosto 1993.

 F.to BURTONE

 

 

 

Allegati

 

 

PARCO DEI NEBRODI

 

 Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti  in ciascuna zona del Parco

  

 

Capo I

“FINALITA'”

 

  

Art. 1

 

“Finalità ed efficacia”

 

 1. Il presente regolamento disciplina le attività esercitabili ed i divieti peranti in ciascuna zona del Parco dei Nebrodi ai sensi e per gli effetti di

cui al 5° comma dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

 2. La presente regolamentazione cessa di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. 

 

Capo II

“ZONA "A", DI RISERVA INTEGRALE” 

 

 

Art. 2

 

“Attività esercitabili”

 

 Nelle zone "A", di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, è consentito:

 a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre

1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zone, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;

 b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

 c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;

 d) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il

ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco.

L'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposito regolamento approvato dall'Ente Parco, su parere del

C.T.S, con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento l'esercizio del pascolo è consentito nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco ad esclusione delle previsioni di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14;

 e) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato a strisce alterne e mai andantemente secondo modalità esecutive

fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

 f) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;

 g) praticare l'escursionismo, lo sci alpinismo ed escursionistico, lo sci di fondo ed altre forme di escursionismo, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

 h) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more

della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente

all'emanazione del decreto istitutivo del Parco;

 i) il traffico motorizzato sulle strade classificate: statali, provinciali, comunali. 

 

 

Art. 3

 

“Divieti”

 

 Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "A" è vietato:

 a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle

esistenti; la realizzazione di piste di sci, impianti di risalita e funivie; la costruzione di nuovi elettrodotti e teleferiche; realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;

 b) l'esercizio di attività agricole, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 25;

 c) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

 d) introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall'Ente Parco per lo svolgimento delle attività consentite;

 e) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali;

 f) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

 g) praticare il campeggio;

 h) esercitare attività sportive che compromet tono l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motocicli smo, motocross, motoalpinismo, deltaplani smo, etc.;

 i) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

 l) lo svolgimento di attività pubblicitarie.

  

Art. 4

 

“Divieti particolari”

 

 Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Parco, su parere del C.T.S., può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione. 

 

Art. 5

 

“Acquisizione di particolari aree “

 

 L'acquisizione delle zone "A", di cui all'ultimo interlinea del punto a), dell'art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, deve prioritariamente riguardare le aree sottratte ad ogni forma i utilizzazione di cui al precedente articolo.

 

 

   

Capo III

 

ZONA "B", DI RISERVA GENERALE

Art. 6

 

“Attività esercitabili”

 

 Nelle zone "B", di riserva generale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le seguenti attività:

 a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre

1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zona, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;

 b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;

 c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;

 d) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco può essere consentito purché praticato a strisce alterne e mai andantemente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

 e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;

 f) praticare l'escursionismo, lo sci alpinismo ed escursionistico, lo sci di fondo ed altre forme di escursionismo, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

 g) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more

della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta dei funghi è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente

all'emanazione del decreto istitutivo del Parco;

 h) esercitare le attività silvocolturali, secondo quanto previsto nel successivo art. 15. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista nel successivo art. 15 può essere assentita l'apertura di piste di esbosco, previo accertamento della inderogabile necessità delle stesse ed a condizione della rimessa in pristino dei luoghi;

 i) esercitare il pascolo, purché lo stesso sia compatibile con le utilizzazioni boschive e con gli interventi di gestione forestale e sia garantita la rinnovazione. L'Ente Parco può, su parere del C.T.S., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

 l) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati - pascoli, deve essere autorizzato dell'Ente Parco previo rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S.;

 m) esercitare attività zootecniche, purché condotte a livello d'impresa agricola;

 n) modificare la destinazione d'uso di manufatti edilizi esistenti e realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale, quali magazzini, ricovero attrezzi agricoli, etc. e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tecnico formali della coltura costruttiva tradizionale locale, previo nulla osta dell'Ente Parco. Per le edificazioni si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 metri cubi per metro quadrato; non si applica il disposto dell'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78;

 o) realizzare interventi di sistemazione idraulico forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità;

 p) il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l'esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri, e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. 

 

Art. 7

 

“Divieti” 

 1. Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "B" si applicano i divieti di cui al precedente art. 3 con le specificazioni indicate al successivo comma.

 2. Nell'esercizio dell'attività agricola è fatto divieto di praticare la serricoltura e d'impiantare serre. Sono ammesse: l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle normali attività agricole, l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali.

 

 

Capo IV 

ZONA "C", DI PROTEZIONE 

  

Art. 8

 

“Attività esercitabili”

 

 1. Nelle zone "C", di protezione, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le attività elencate nel precedente art. 6, con i limiti e le modalità in esso contenute, nonché le seguenti altre:

 a) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate;

 b) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del comma 1, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio rivolte specificatamente al perseguimento delle finalità di cui al punto c) dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive

modifiche ed integrazioni.

 2. Gli interventi sub punto b) del precedente comma possono essere realizzati prima della approvazione del piano territoriale del Parco se previsti in apposito piano particolareggiato di cui al successivo art. 10.

 

 

Art. 9 

“Divieti”

 

 1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi comma.

 2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ed è fatto comunque divieto di praticare la serricoltura ed impiantare serre, mentre è ammessa l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

 3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

 4. E' altresì, vietato:

 a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

 b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

 c) esercitare qualsiasi attività industriale, realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

 

 

Art. 10 

“Piani particolareggiati di zone "C"”

 

 1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco di cui all'art. 18, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e sue successive modifiche di integrazione, ad iniziativa dei comuni, nei cui

territori ricadono zone "C", di protezione, previo nulla osta dell'Ente Parco, possono essere redatti piani particolareggiati estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C".

 2. Il piano particolareggiato persegue le finalità di cui al punto c), art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, ha i contenuti di cui al punto h) del comma 2, art. 18 della stessa legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nonché quelli individuati al primo comma, art. 9, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, fatti salvi i divieti di cui all'articolo precedente, debbono essere, comunque, rispettati i seguenti indici

e parametri e prescrizioni particolari:

 a) la superficie territoriale oggetto di trasformazioni edilizia e/o urbanistica non deve essere superiore al 30 per cento dell'intera superficie oggetto di piano particolareggiato;

 b) l'indice di fabbricabilità territoriale massimo, computato sulla superficie territoriale oggetto di trasformazione di cui al precedente punto a) non può essere superiore a 5.000 metri cubi per ettaro;

 c) devono essere individuate idonee aree da destinare a parcheggio nella misura minima di metri quadrati 2,5 per ciascun utente servito. Tali aree sono da reperire in aggiunta a quelle di cui all'art. 41 - sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni;

 d) l'indice di fabbricabilità fondiario massimo non può essere superiore a un metro cubo per metro quadrato;

 e) in ciascuno lotto edificabile il rapporto di copertura non deve essere superiore al 30 per cento della superficie fondiaria;

 f) l'altezza massima dei fronti delle nuove edificazioni, misurata tra la quota dello stato di fatto del piano di campagna e la quota della linea di gronda del manufatto, non può essere superiore a metri lineari 7,00;

 g) deve essere salvaguardata quanto più possibile la naturalità dei siti e le modifiche della condizione orografica esistente debbono essere limitate a quelle strettamente necessarie e ritenute indispensabili per il corretto uso dei manufatti e degli impianti previsti. In tal caso deve farsi ricorso a tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

 3. Il piano particolareggiato, previo parere del consiglio del Parco da rilasciarsi nel termine di giorni 60 dalla richiesta, trascorsi i quali si intende reso favorevolmente, sentito il comitato tecnico scientifico, è adottato dal consiglio comunale. Le procedure di pubblicazione e approvazione sono quelle fissate all'art. 18, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

 4. Al piano particolareggiato si applica il disposto dell'art. 1, della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38.

 

 

Art. 11 

“Interventi su particolari manufatti esistenti”

 

 1. Per finalità escursionistiche turistiche, ricettive, di fruizione, di ricerca ed istituzionali dell'Ente Parco possono essere autorizzati dallo stesso ente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, su seguenti manufatti, a

prescindere dalla zona di Parco in cui ricadono:

 1.1. Castello Impallaccionata (Comune di Caronia);

 1.2. Casello Muto (Comune di S. Fratello);

 1.3. Caserma Bracallà (Comune di Cesarò);

 1.4. Case Trapesi (Comune di Cesarò)

 1.5. Masseria di Monte Colla (Comune di Randazzo);

 1.6. Rifugio Villa Miraglia (Comune di Cesarò);

 1.7. Caserma Mafauda (Comune di Capizzi);

 1.8. Case Mangalaviti (Comune di Longi);

 1.9. Rifugio Arcarolo (Comune di Bronte);

 1.10. Caserma Sambuchello (Comune di Cesarò);

 1.11. Rifugio di Portella Biviere (Comune di Alcara Li Fusi);

 1.12. Case Favate (Comune di Cesarò);

 1.13. Rifugio di Passo Taverna (Comune di Alcara Li Fusi);

 1.14. Albergo Kysar (Comune di Cesarò);

 1.15. Caseggiati Moglia (Comune di Caronia);

 1.16. Case Cartolari - Li Perni (Comune di Tortorici);

 1.17. Case Pomarazzita (Comune di Randazzo);

 1.18. Case Medda (Comune di Mistretta);

 1.19. Case Acquasanta - Tre Vergini (Comune di Tortorici),

 1.20. Case Colla Bassa (Comune di Capizzi);

 1.21. Case Botti (Comune di Longi);

 1.22. Case Comunali Lunchetti-Pileci (Comune di Militello Rosmarino);

 1.23 Case Pomieri (Comune di Mistretta);

 1.24. Case Monaco (Comune di Mistretta);

 1.25. Case Raino (Comune di Mistretta);

 1.26. Case Maurici (Comune di Mistretta);

 1.27. Case Chiusitta (Comune di Bronte);

 1.28. Caserma Zarbata (Comune di Randazzo);

 1.29. Casa ex Feudo Monte Piano in località Scacciamargi (Comune di Mistretta);

 1.30. Edificio comunale in località Scavioli (Comune di Alcara Li Fusi);

 1.31. Edificio comunale in località Saracena (Comune di Alcara Li Fusi);

 1.32. Case in località Ferrante (Comune di Longi);

 1.33. Case Batessa (Comune di Tortorici);

 1.34. Antica masseria del Dugo (Comune di Capizzi).

 2. Le destinazioni d'uso degli immobili di cui al comma precedente ed oggetto degli interventi ivi previsti sono fissate dall'Ente Parco, previo parere del comitato tecnico scientifico.

 3. L'elenco dei manufatti di cui al primo comma può essere integrato dall'Ente Parco con le procedure e nei tempi fissati all'art. 28, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Capo V 

“ZONA "D", DI CONTROLLO” 

 

 

Art. 12 

“Attività esercitabili”

 

 Nelle zone "D", di controllo, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14 sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e), del primo comma, art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, purché compatibili con le finalità del Parco. 

 

Art. 13 

“Divieti”

 

 1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi commi.

 2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ivi compresa l'esecuzione di movimenti di terra se necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

 3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

 4. E', altresì, vietato:

 a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

 b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

 c) esercitare attività industriali non previste all'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché quelle nocive;

 d) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

 

 

Art. 14 

“Norme sull'attività edilizia”

 

 1. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale, l'attività edilizia nelle zone "D", compatibilmente con le finalità del Parco, è disciplinata dalle seguenti norme:

 a) per gli interventi sulle costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

 b) si applicano le norme vigenti per le zone territoriali omogenee "E" di cui al D.L. 2 aprile 1968, n. 1444;

 c) non si applica il disposto dell'ultimo comma, art. 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

 d) per finalità produttive si applicano le norme di cui all'art. 22 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

 e) per finalità agrituristiche si applicano le norme di cui all'art. 23, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

 2. La zona "D" impegnata a vivaio, di proprietà è dell'amministrazione forestale, in località Zerbetto nel territorio comunale di S. Fratello non può essere oggetto di mutazione dell'attuale destinazione d'uso. Eventuali trasformazioni devono essere finalizzate al miglioramento ed al potenziamento dell'attività vivaistica.

 

 

Capo IV 

“DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNI”

 

 

Art. 15 

“Gestione del patrimonio boschivo”

 

 1. In tutto il territorio del Parco è vietata la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

 2. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, sentito

il comitato tecnico scientifico.

 3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali, le attività silvocolturali e quelle di produzione del carbone da parte dei privati sono sottoposti a

preventiva autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposite norme fissate dall'Ente Parco, su parere del C.T.S.

 4. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostruzione boschiva delle aree degradate, devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente

Parco sentito il C.T.S. Gli interventi di rimboschimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi di difesa del suolo o per motivi inerenti le finalità del Parco.

 5. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze di acero, frassino, tasso, agrifoglio, sorbo ed altre essenze minori, salvo

specifica autorizzazione.

 6. In zona "A" gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di fustaie disetanee per pedali o per superfici, compatibilmente con la specie, ed il conseguimento di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando la  rinnova zione per seme rispetto a quella agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione.

 7. In zona "B" nella scelta del trattamento per le utilizzazioni silvocolturali deve essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice. Resta esclusa la possibilità di procedere alla conversione dei boschi di alto fusto in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. Le utilizzazioni boschive devono garantire un equilibrato sviluppo del sottobosco la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi, aree a rischio idrogeologico). Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denutate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari dieci. La contiguità non può considerarsi

interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri cento.

 8. L'Ente Parco elaborerà un piano forestale esteso a tutto il territorio del Parco. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvicolturali e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco e per specie, che dovranno anche disciplinare l'attività di produzione del carbone nonché da norme per il rimboschimento delle zone nude e per la ricostruzione delle aree boscate degradate. Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati.

 9. I piani di assestamento e i piani di gestione devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.T.S., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

 10. Dalla data di approvazione del piano forestale di cui al precedente comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'I.R.F. competente per territorio che lo rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assestamento. Gli interventi sui complessi boscati eseguiti direttamente dal corpo forestale della Regione Siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del piano forestale del Parco e dei piani di assestamento.

 11. Entro un anno dalla sua istituzione, I'Ente Parco, previo opportuno censimento, deve predisporre apposito elenco di grandi alberi di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico che, in quanto "monumenti naturali", devono essere rigorosamente  tutelati.

 

 

Art. 16 

“Gestione del patrimonio faunistico”

 

 1. In tutto il territorio del Parco è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai

successivi commi.

 2. Nell'intero territorio del Parco non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico- venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che prevedano comunque la cattura e l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

 3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, l'Ente potrà predisporre piani di cattura e/o di abbattimento. Nelle zone "A" e "B" eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre

squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente o da persone all'uopo

espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso.

 4. L'intervento sugli squilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

 5. L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio del Parco e articolato per zone, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene  trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi

sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

 

 

Art. 17 

“Attività di fruizione”

 

 1. E' soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco lo svolgimento di attività ammesse relative alla fruizione, da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio del Parco, fatta salva la facoltà dell'Ente di fissare limiti o prescrizioni in zone di particolare interesse naturalistico o per eccessive frequenze, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita.

 2. Le escursioni a piedi sono libere. Le escursioni a cavallo, all'interno della zona "A", possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della frequenza al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e

disturbo alla fauna.

 3. Nei periodi riproduttivi della fauna del Parco possono essere inibite attività quali alpinismo, caccia fotografica, arrampicate in parete ed altre attività che possano arrecare disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione.

 4. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale l'Ente Parco elaborerà un piano stralcio per la razionalizzazione della fruizione con particolare riguardo alle zone "A" e "B". I sentieri devono essere limitati ad una semplice traccia senza alcun intervento strutturale, se non nei tratti in cui non si renda strettamente necessario per la morfologia particolarmente accidentata del suolo, e dotati di semplici segnali che indichino l'itinerario secondo le tradizioni dell'escursionismo. L'Ente Parco cura la realizzazione e la manutenzione dei sentieri in corrispondenza dei principali itinerari escursionistici. Devono essere individuati i percorsi e/o le zone nei quali è consentito praticare lo sci-alpinismo, lo sci escursionismo e lo sci di fondo a condizione che non comportino alcuna alterazione ambientale né la realizzazione di nuove strutture. L'Ente Parco definirà gli itinerari e le rotabili, le stradelle e le piste in cui è consentite il transito motorizzato per fini turistici.

 

 

Art. 18 

“Attività di ricerca scientifica”

 

 In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco, su parere del comitato tecnico scientifico.

 

 

Art. 19 

“Gestione delle risorse idriche”

 

 1. La salvaguardia da captazioni e sistemazioni idrauliche delle sorgenti naturali ancora esistenti, di laghetti, stagni e torrenti, costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Parco.

 2. Deve essere perseguito il recupero alla naturalità di sorgenti, stagni e laghetti, impedendovi l'accesso del bestiame. Per l'abbeverata del bestiame al pascolo possono essere realizzate, in alternativa, semplici strutture con tecniche naturalistiche. Alla realizzazione di tali strutture può provvedere

l'Ente Parco, anche di concerto con l'azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, o altri soggetti ai quali potranno essere concesse dall'Ente Parco, contributi finanziari. Nelle more della realizzazione di tali strutture alternative, è consentito per l'abbeverata l'accesso del bestiame ai laghetti, agli stagni ed ai torrenti, tradizionalmente usati per tale finalità, fermo

restando il ripristino delle disposizioni di cui al precedente art. 4.

 3. Esclusivamente per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque vigente nelle zone "A" e "B" del Parco nella misura di un solo nuovo intervento per ciascun comune. Tale intervento potrà consistere in un potenziamento di una captazione esistente o, in alternativa, in una nuova captazione. La scelta di uno degli interventi anzidetti dev'essere effettuata con progetto esecutivo, da redigere ai sensi dell'art. 24 ultimo comma, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, assistito da nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S.. e sulla base di un esaustivo studio contenente:

 a) documentazione della popolazione presente e delle fluttuazioni stagionali;

 b) censimento di tutte le dotazioni idropotabili disponibili e delle relative portate;

 c) quantificazione della dotazione integrativa per fini idropotabili cui è necessario provvedere;

 d) analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, anche se più onerose, con la quale sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con interventi: innanzitutto in aree esterne al Parco e in seconda istanza nelle zone di Parco a minor tutela;

 e) valutazione d'impatto ambientale dell'intervento proposto e delle azioni prodotte dallo stesso con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali, e valutazione e studio degli interventi, da realizzarsi con tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, idonei alla minimizzazione dell'impatto al mantenimento delle caratteristiche ambientali.

 4. All'interno delle aree delimitate come zona "C" e "D" per l'approvvigionamento idropotabile funzionale alle attività ed a interventi  consentiti in ciascuna delle due zone, nonché per svolgimento di attività agrosilvopastorali, è ammessa deroga divieto di modificare il regime delle acque, nei limiti e con modalità fissate dall'Ente Parco in sede di rilascio di nulla osta sentito il C.T.S.

 5. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi, ammissibili ai sensi del presente regolamento; sui corpi idrici e sulle sorgenti devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento delle biocenosi, e per la loro esecuzione devono utilizzarsi tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

 6. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria

manutenzione, nonché interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

 7. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

 

 

Art. 20 

“Colture e tecniche agricole tradizionali e biologiche”

 

 1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 ter legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi degli interventi autorizzati e/o approvati ai sensi del presente

regolamento. Detto contributo dev'essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, proprietario del fondo, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contratti.

 2. Ai fini dell'ammissione al contributo gli interventi di cui al comma precedente sono:

 a) il mantenimento ed il ripristino delle colture tradizionali, ammissibili ai sensi del presente regolamento;

 b) l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione delle tecniche agricole e colturali praticate in tecniche biologiche e biodinami che, ai sensi dei vigenti regolamenti C.E.E., sulla scorta di certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato per legge.

 

 

Art. 21 

“Patrimonio faunistico domestico”

 

 1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 quater legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi di mantenimento in funzione dell'utilizzazione economica delle singole specie e/o razze. Detto contributo dev'essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, residente nei comuni interessati, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contratti.

 2. L'allevamento dev'essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa. 

 

 

Capo VII

 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 22 

“Norme finali”

 

 1. Nei casi in cui il confine tra due zone di Parco segua l'alveo di un corso d'acqua, deve intendersi che entrambe le sponde o ripe ricadono nella zona a maggior tutela.

 2. Nei casi in cui il confine segua il tracciato di una strada esistente, deve intendersi che l'intero corpo stradale ricade nella zona a minor tutela.

 3. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria

manutenzione, nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

 4. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

 5. Nuovi elettrodotti e gasdotti nonché nuovi impianti tecnologici a rete telefonici, idrici, fognari e di distribuzione di energia elettrica, possono essere realizzati nelle zone "C" e "D" con le modalità tecniche ed amministrative di cui al comma precedente.

 

 

Art. 23 

“Valutazione d'impatto ambientale”

 

 Nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di opere comportanti trasformazioni del territorio devono essere corredati da adeguata documentazione atta a consentirne la valutazione dell'impatto ambientale.

 

 

Art. 24 

“Coltivi di modesta estensione”

 

 Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le aree attualmente utilizzate ai fini agricoli, che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra la zona "A" e la zona "B", in considerazione del fatto che la cartografia in scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non ne consente la precisa individuazione devono

intendersi escluse dalla zona "A" ed incluse nella zona "B".

 

 

Art. 25 

“Eventuali coltivi ricadenti in zona <A>”

 

 Eventuali aree in attualità di coltivazione alla data di pubblicazione della proposta d'istituzio ne del Parco e ricadenti all'interno della zona "A", su richiesta dei proprietari dei fondi o di chi ne abbia legittimo titolo, da inoltrarsi all'Ente Parco entro il termine di giorni 180 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto istitutivo del Parco possono essere utilizzati per la prosecuzione dell'attività agricola la tradizionale esercitata in essi, nel rispetto di

particolari limiti e modalità fissati con nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S. 

 

Art. 26 

“Norma transitoria”

 

 Fino alla costituzione del comitato tecnico scientifico i pareri di competenza previsti dal presente regolamento, sono rilasciati dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

 

F.to Burtone