Natura 2000 |
Natura 2000 è il nome che il
Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato
e coerente ("rete") di aree destinate alla conservazione della diversità
biologica presente nel territorio dell'Unione stessa. La costituzione della rete
Natura 2000 è prevista dalla
Direttiva n. 92/43/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
"Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat".
L'obiettivo della Direttiva è però più vasto della sola creazione della rete,
avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che
costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle
specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il
Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
modificato ed integrato dal
D.P.R. 120 del 12 marzo 2003
.
La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat
e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali
e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte
della rete Natura 2000.
Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).
La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Zone di protezione speciale (ZPS)
La direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) chiedeva agli Stati membri dell'Unione europea di designare delle ZPS ossia dei territori idonei per numero, estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli minacciate, vulnerabili o rare citate nell'allegato I della direttiva. Il progetto "Important Bird Areas" (IBA) di BirdLife International serve come riferimento per istituire le ZPS. Le zone scelte sono dei luoghi di riproduzione, di alimentazione o di migrazione e sono quindi considerate particolarmente importanti per la conservazione degli uccelli. La designazione delle ZPS è relativamente semplice e si fa a livello nazionale senza dialogo con la Comissione europea visto che le ZPS derivano direttamente dalle IBA.
Zone speciali di conservazione (ZSC)
Le Zone Speciali di Conservazione hanno come obbiettivo la conservazione di questi siti ecologici:
habitat naturali o semi-naturali d'interesse comunitario, per la loro rarità, o per il loro ruolo ecologico primordiale (la lista degli habitat è stabilita nell'allegato I della Direttiva degli Habitat) ;
le specie di fauna e flora di interesse comunitario, per la rarità, il valore simbolico o il ruolo essenziale che hanno nell'ecosistema (la cui lista è stabilita nell'allegato II della Direttiva degli Habitat).
La procedura di designazione di un sito come ZSC è più lunga rispetto a quella per le ZPS. Ogni stato procede inventariando i siti potenziali sul proprio territorio proponendoli poi alla Commisione Europea sotto forma di pSIC (proposta di Sito d'Interesse Comunitario). Dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea, il pSIC viene iscritto come Sito d'Interesse Comunitario per l'Unione Europea (SIC) e integrato nella rete di Natura 2000. Entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza Comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
Gli allegati alla Direttiva Ambiente:
I | TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE |
II | SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE |
III | CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE |
IV | SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA |
V | SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE |
VI | METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI |
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