Decreto interministeriale 27 dicembre 1991

Istituzione della riserva naturale marina denominata "Isole Egadi"
(G.U. della Repubblica Italiana n. 115 del 19 maggio 1992)
 
Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile
  • Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n.979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n.394, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
  • Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, formulata nella seduta del 1° giugno 1988;
  • Visto il parere della regione Siciliana;
  • Visto il parere del comune di Favignana;
  • Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
  • Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina "Isole Egadi";
  • Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n.2, foglio n.345, con cui il Sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti il servizio di conservazione della natura;
Decreta:
Articolo 1
E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale denominata "Isole Egadi".
 
Articolo 2
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1, l'area della riserva naturale marina "Isole Egadi" è delimitata, nel mare circostante l'arcipelago omonimo, dalla congiungente i seguenti punti:
Punti Latitudine Longitudine
A 37°59'.42 N 012°26'.48 E
B 38°01'.30 N 012°20'.18 E
C 38°02'.12 N 012°02'.42 E
D 38°01'.30 N 012°00'-36 E
E 38°00'.18 N 012°00'.00 E
F 38°00'.00 N 012°00'.24 E
G 37°57'.36 N 012°00'.30 E
H 37°53'.00 N 012°02'.54 E
I 37°52'.12 N 012°05'.30 E
L 37°53'.18 N 012°07'.12 E
M 37°52'.06 N 012°10'.36 E
N 37°52'.12 N 012°18'.18 E
O 37°54'.30 N 012°23'.24 E
 
Articolo 3
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina 'Isole Egadi', in particolare persegue:
  • a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
  • b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;
  • c) la diffusione della conoscenze della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche ambientali della zona;
  • d) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della ecologia e della biologia marina e della tutela ambientale;
  • e) lo sviluppo delle conoscenze e la valorizzazione dei valori archeologici presenti nell'area;
  • f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.
Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di Favignana.
 
Articolo 4
All'interno dell'area della riserva naturale marina "Isole Egadi" sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale, che comprende:
nell'Isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, il faro di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:
Punto Latitudine Longitudine
E' 37°59'.12 N 012°01'.42 E
V 37°59'.12 N 012°00'.54 E
Z 37°57'.24 N 012°01'.24 E
F'' 37°57'.24 N 012°03'.00 E
nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:
Punto Latitudine Longitudine
T' 38°00'.08 N 012°24'.10 E
A'' 37°59'.52 N 012°25'.20 E
B'' 37°58'.40 N 012°25'.20 E
Z' 37°58'.34 N 012°24'.10 E
In tale zona sono vietati:
  • a) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
  • b) a navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente gestore per motivi di servizio o di studio;
  • c) la balneazione;
  • d) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
  • e) l'immersione con o senza apparecchi respiratori, fatte salvo le immersioni autorizzate dall'Ente gestore per finalità di ricerca scientifica;
  • f) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
  • g) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  • h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
  • i) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area.
Zona B di riserva generale, che comprende:
nell'isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, la Punta Troia e l'isobata dei 50 metri, delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:
 
  • V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°00'54" Est;
  • U) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°01'00" Est;
  • T) latitudine 38°00'48" Nord; longitudine 012°01'24" Est;
  • S) latitudine 38°00'54" Nord; longitudine 012°02'12" Est;
  • R) latitudine 38°00'00" Nord; longitudine 012°04'12" Est;
  • Q) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°04'12" Est;
  • P) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°03'48" Est;
nonché nella stessa isola di Marettimo, il tratto compreso in via di massima tra la punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:
 
  • D') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°01'42" Est;
  • C') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°05'48" Est;
  • B') latitudine 37°56'24" Nord; longitudine 012°05'48" Est;
  • A') latitudine 37°56'00" Nord; longitudine 012°02'54" Est;
  • Z) latitudine 37°52'24" Nord; longitudine 012°01'24" Est;
  • F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°03'00" Est;
nell'isola di Levanzo il tratto di mare compreso in via di massima tra Capo Grosso, lo scoglio Faraglione e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:
 
  • N') latitudine 38°01'07" Nord; longitudine 012°20'09" Est;
  • O') latitudine 38°01'28" Nord; longitudine 012°20'09" Est;
  • P') latitudine 38°00'42" Nord; longitudine 012°18'56" Est;
  • Q') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°18'32" Est;
  • R') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°19'56" Est;
  • S') latitudine 37°59'05" Nord; longitudine 012°19'56" Est;
nell'isola di Favignana il tratto di mare compreso in via di massima nel raggio di un chilometro intorno alla Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:
 
  • H') latitudine 37°56'08" Nord; longitudine 012°17'36" Est;
  • I') latitudine 37°58'04" Nord; longitudine 012°18'45" Est;
  • L') latitudine 37°57'01" Nord; longitudine 012°19'31" Est;
  • M') latitudine 37°56'48" Nord; longitudine 012°18'56" Est;
nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a Nord, Est e Sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa e ad Ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa confinante con la zona A di riserva integrale di Maraone , e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:
 
  • A'') latitudine 37°59'52" Nord; longitudine 012°25'20" Est;
  • B'') latitudine 37°58'40" Nord; longitudine 012°25'20" Est;
  • V') latitudine 37°58'44" Nord; longitudine 012°26'23" Est;
  • U') latitudine 37°59'40" Nord; longitudine 012°26'23" Est;
In tali zone sono vietate:
  • a) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'ente gestore;
  • b) la pesca subacquea;
  • c) qualsiasi forma di pesca sportiva che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.
Sono consentite la balneazione, la fotografia subacquea in apnea nonché la navigazione oltre i 500 metri dalla costa. L'ente gestore può consentire la navigazione, anche entro i 500 metri dalla costa ai natanti adibiti alla visita del pubblico, con personale debitamente autorizzato dall'ente stesso, nonché nei modi e nei periodi che dovranno essere previsti dal regolamento di cui al successivo art. 8.
Zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare, all'intero del perimetro della riserva cosÌ come delimitato al precedente art. 2. In tale zona sono consentite la pesca professionale, la pesca sportiva e le immersioni con apparecchi autorespiratori, previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva secondo quanto sarà previsto dal regolamento di cui all'art.8 del presente decreto; è comunque vietata qualsiasi forma di pesca con reti da traino.
In tale zona saranno effettuati interventi di protezione e incremento delle risorse ittiche, anche mediante eventuale immissione di strutture artificiali, da realizzarsi in aree opportunamente scelte sulla base di specifiche indagini scientifiche.
E' fatta salva la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art.1 della legge n. 979/82.
 
Articolo 5
La gestione della riserva marina "Isole Egadi" è affidata alla capitaneria di Porto di Trapani, in attesa che la delega con apposita convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n.979, come indicata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
Articolo 6
All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina 'Isole Egadi' si provvede mediante:
  • il contributo ordinario dello Stato da disporsi, con decreto del Ministro della marina mercantile, a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;
  • gli eventuali contributi di enti e di privati;
  • i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquanta milioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonché per l'installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva.
La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato di previsione di spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1991.
 
Articolo 7
La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Trapani.
 
Articolo 8
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva dall'ente delegato e, comunque, non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Trapani.
Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di:
  • un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;
  • un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.
In entrambi i succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile e alla regione siciliana.
Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti , studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 della regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Roma, 27 dicembre 1991
Il Ministro dell'Ambiente: Angelini
Il Ministro della Marina Mercantile: Facchiano
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1992. Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 104