parte seconda

La Basilica di S. Maria Maggiore di Ispica

Storia e Arte

(PARTE 3)

 

appendice

l'Arciconfraternita di s. maria maggiore

   Resta incerto l'anno di fondazione dell'Arciconfraternita. Secondo  un documento anonimo della metà del '700, essa “per lo meno deve trarre sue origini sin dalla metà del secolo deci­moquarto” (1300). Nella relazione dei Rettori del 1825, è scritto: “Eretta nel 1452 col titolo eziandio di Confraternita come lo era l'antica chiesa di S. M. Maggiore detta la Cava nell'antico Spaccaforno.” é  possibile l'errore 1452 per 1542, anno della prima visita episcopale del vescovo Beccadelli. Più in dietro “non si può andare” perché i precedenti documenti dell'Archivio Arcivescovile di Siracusa furono distrutti da un incendio del 1522. Nella visita del Vescovo Orosco del 1565, fu ordinato “che si provveda all’ordinazione della Confraternita.”

   Nel 1607 il.Visitatore Generale D. Antonino Veneziano, delegato del Vescovo Giuseppe Saladino rilevò che la Confraternita non era ancora canonicamente istituita e ordinò che entro un mese “si procuri l'istituzione e licenza di Mons. Ill.mo con  portari i documenti delli operi pii nelli quali i Confrati  si habiano d'esercitari, altrimenti detta Confraternita si intenda estinta”. La stessa disposizione fu rinnovata nelle successive visite del 1614 e del 1617. Incerto è anche il posteriore anno dell’istituzione della Confraternita coi relativi capitoli. Secondo la Fronterrè (v. sopra 1617) fu im­plorata ed ottenuta, “verso il 1630, dal Sommo Pontefice Innocenzo XI, il quale benignamente accondiscese alla supplica ed emanò le opportune disposizioni al Vescovo di Siracusa; disposizioni ancora esistenti nella Cancelleria della Diocesi, in testo originale.”  L'indicazione è però vaga ed inesatta perché Innocenzo XI fu  Papa  dal 1676 al 1689. Purtroppo non ho rinvenuto questo testo originale dello Statuto nell'archivio arcivescovile.

Nell'antico statuto, risalente al 1630 ca., i Confrati dovevano compiere queste opere pie: maritaggio delle donzelle povere, celebrazioni di messe, soccorso ai Confrati indigenti, visita a quelli infermi ed assistenza ai loro funerali, mantenimento decoroso del culto della Chiesa, istruzione ed esercizio negli atti di religione e pietà. Nel citato compromesso del 1639 si stabilivano le rispettive festività e processioni delle due Arciconfraternite, l'abito e le insegne: di colore rosso per S. Maria e azzurro per l'Annunziata. Il 12–2–1651 Mons. Capobianco, Vescovo di Siracusa istituiva l’Arciconfraternita con scopo di culto. Col decreto del 1755 Carlo III regolamentava le funzioni e le processioni sacre, imponendo “perpetuo silenzio" alle contese fra “Cavari e Nunziatari”. Il 24-12-1783 l'Arciconfraternita fu legalmente costituita con  Real  Decreto, dato in Palermo dal Vicerè di Sicilia Marchese Caracciolo. Nel 1827 le due Confraternite furono soppresse; ma Ferdinando II di Borbone, con decreto del 10-5-1842, accordava il suo beneplacito per la “riattivazione della Congregazione di S. Maria Maggiore.” Dopo l'unità d'Italia, con legge 3-8-1862 e regolamento del 27-8, fu fatto il nuovo Statuto. Esso stabiliva l'esclusivo fine religioso dell'associazione, il rispetto delle disposizioni governative, l'appartenenza dei confrati al sesso maschile, cattolici e di buoni costumi, ed il numero limite di 100 unità. Lo scopo precipuo restava il mutuo soccorso in caso di bisogno e di malattia; sussidi, elemosine e medicinali erano elargiti ai poveri bisognosi del comune. La legge del 27-5-1929 stabiliva, contro la precedente normativa, il passaggio alle dipendenze delle Autorità Ecclesiastiche delle Confraternite, sia per il loro funzionamento che per la loro amministrazione.  

L'attuale Statuto risale al 1987 ed è stato approvato dal Vescovo di Noto Salvatore Nicolosi. L'art. 1° recita che l'Arciconfraternita ha lo scopo di culto, formazione cristiana, assistenza e carità. Essa si propone di promuovere nei confrati una vita cristiana autentica, con la catechesi, gli esercizi di pietà, la frequenza ai sacramenti e all'eucaristia domenicale. Collabora validamente per il decoro del culto liturgico e la celebrazione delle feste religiose; promuove lo scambievole aiuto spirituale e materiale dei confratelli secondo lo spirito della carità evangelica.

 

 

Estratto del vecchio statuto dell'arciconfraternita1

Art. 1.

L'arciconfraternita sotto titolo di S. M. Maggiore, che ha sede nel Comune di Spaccaforno, costituita in forza del Real Decreto del 24-12-1783, dato in Palermo dal Vicerè di Sicilia Marchese Caracciolo, e riconfermato con altro decreto del 10 maggio 1842, oggi si regge secondo le norme tracciate dalla legge 3 agosto 1862, e relativo Regolamento del 27 novembre dello stesso anno.”

Art. 2

1) Suo precipuo scopo si è quello del mutuo soccorso, in caso di bisogno tra i Confratelli, della reciproca assistenza in caso di malattia, e di associazione gratuita in caso di morte.

All'uopo si allegherà in bilancio la somma di L. 100. Ed ove mai qualcuno dei Confratelli non abbisognasse dell'annunciato sussidio, dopo sarà impiegato in altre opere di beneficenza dentro il Comune, previo deliberato dell'Arciconfraternita.

2) In ogni anno e nel dì 15 agosto, giorno dedicato alla festività di Maria SS.ma Assunta in cielo, si estrarrà un legato di L. 150 per elemosina da distribuirsi ai poveri bisognosi del Comune, non minore di L. una, né maggiore di L. 5 per cadauno.

3) In ogni primo di gennaio sarà distribuita la somma di L. 100 come legato di dote ad un'orfana povera maritanda.

4) In ogni due del mese di novembre, nell'occasione della Commemorazione dei Confratelli defunti, sarà distribuito un legato ad un giovane di famiglia povera, ed il più meritevole, il quale vorrà intraprendere studi liceali o universitari, nella somma di L. 150.

5) Avverandosi qualche malattia epidemica nel Comune, tutti i poveri bisognosi godranno del beneficio di ricevere gratuitamente dei medicinali per la conservazione della propria salute, stabilendone una annua somma di L. 150. Tali somme saranno annualmente allogate in bilancio, ed in caso di insufficienza dei beni patrimoniali dell'Arciconfraternita verranno aumentati colle contribuzioni dei Confratelli, che si riserbano di stabilire appena sperimentato il bisogno.

Art. 3.

L'Arciconfraternita provvede allo scopo di sua istituzione colle proprie rendite patrimoniali provenienti da beni immobili, censi, rendite in capitali e da rendite sul Debito Pubblico risultanti dall'inventario compilato in data 5 dicembre 1866, nonché con contribuzioni volontarie.

capo II

Ammissione ed espulsione dei Confratelli

Art. 4

L'Arciconfraternita viene composta di n. 100 individui, che per essere ammessi a far parte della stessa debbono aver i seguenti requisiti:

1. Di essere nato e domiciliato nel Comune di Spaccaforno;

2. Di appartenere alla classe dei civili, maestri e degli agricoltori;

3. Di essere cristiano cattolico e di buoni costumi;

4. Dell'età di anni 25 compiti.”

 

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1Questo “Statuto Organico”, fu stampato a Noto nel 1875 e quindi a Saluzzo nel 1887. Si noti che nell'Art. 1 viene omessa la soppressione dell'Arciconfraternita nel 1827 (v. sopra 1827).

 

attuale STATUTO DELL'ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA MAGGIORE del 1987

Natura e fini

Art. 1- L'Arciconfraternita “Santa Maria Maggiore” è un'Associazione pubblica di laici cristiani, eretta canonicamente presso la chiesa parrocchiale dall'Ordinario Diocesano (can. 312/') ed ha lo scopo prevalentemente di culto, formazione cristiana, assistenza e carità.

   Essa per lo stesso decreto di erezione ha personalità giuridica ed è autorizzata a svolgere la sua missione per fini che si propone di conseguire in nome della chiesa (can. 113).

   Pertanto può intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla sua indole, ma in dipendenza dalla competente autorità ecclesiastica ed in conformità alle disposizioni ecclesiastiche diocesane ed al presente statuto (can. 315).

Art. 2 - L'Arciconfraternita ha sede nella chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Ispica in cui è stata eretta.  

Art. 3 - Essa per il raggiungimento dei suoi fini si propone di:

a) promuovere e sviluppare nei confrati una vita cristiana autentica, alimentando in loro la fede mediante l'assidua catechesi almeno mensile, appropriati esercizi di pietà, la frequenza ai sacramenti e soprattutto la partecipazione all'eucaristia domenicale.

b) collaborare validamente, insieme con il parroco e con gli altri gruppi e associazioni ecclesiali della parrocchia, per il decoro del culto liturgico e la celebrazione delle feste religiose.

c) promuovere lo scambievole aiuto spirituale e materiale dei confratelli secondo lo spirito della carità evangelica.

 

I Confrati

Art. 4 - Possono essere accolti nell'Arciconfraternita gli aspiranti che, fattane esplicita richiesta scritta al Presidente:

a) sono di sesso maschile;

b) abbiano compiuto 18 anni di età;

c) siano di buona condotta morale;

d) professino la fede cattolica;

e) non si siano allontanati dalla comunione ecclesiastica;

f) non siano irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata (can. 316/1).

Art. 5 - Il numero degli iscritti dell'Arciconfraternita non è limitato.

Art. 6 – La  domanda  di  ammissione all'Arciconfraternita, di cui all'art. 4,

 

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dovrà contenere le generalità complete del richiedente e la dichiarazione di aver preso visione dello statuto e di volerlo incondizionatamente osservare.

Art. 7 - All'atto di ammissione ogni confrate  è tenuto a versare a favore dell'Arciconfraternita un contributo di entrata che sarà stabilito dalla Rettoria.

Art. 8 - Il confrate regolarmente iscritto, salvo particolari limitazioni, dal momento dell'iscrizione, acquisisce tutti i diritti e doveri nascenti dal presente statuto, dai deliberati degli organi direttivi legittimi e dai provvedimenti della competente autorità ecclesiastica.

   L'iscrizione deve risultare da apposito verbale di ricezione e dalla inserzione dell'iscritto nel registro dei confrati.

 

Doveri dei Confrati

 

Art. 9 - I confrati hanno i seguenti doveri:

a) partecipare alle assemblee mensili ordinarie e a quelle straordinarie dell'Arciconfraternita;

b) partecipare, individualmente, all'Eucaristia domenicale;

c) partecipare, insieme con gli altri confrati, alle seguenti celebrazioni liturgiche:

- in occasione della festa del Cristo alla Colonna;

- alla solenne Eucaristia del Mercoledì Santo;

- in occasione del Giovedì Santo;

- in occasione della solennità di Maria SS. Assunta in cielo;

- alla solenne processione del Corpus Domini;

- alla liturgia funebre dei confrati defunti;

- alla catechesi che annualmente si tiene in parrocchia;

d) osservare quanto prescritto dal presente statuto;

e) prestarsi fraternamente nel soccorrere spiritualmente e materialmente i confrati bisognosi, malati, anziani e soli;

f) rinnovare ogni anno, entro la data e con le modalità stabilite dalla Rettoria, la propria adesione all'Arciconfraternita e pagare la quota di partecipazione determinata dalla stessa Rettoria.

 

Diritti dei Confrati

Art. 10 - I Confrati:

a) partecipano a tutti quei benefici spirituali e materiali nascenti dallo statuto;

 

b) hanno diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee secondo le norme espresse in questo statuto;

c) hanno diritto alle onoranze funebri a spese della casa dell'Arcinofraternita.

 

Sanzioni

Art. 11 - Saranno considerati dimissionari i confrati che:

a) non rinnovano ogni anno, entro la data stabilita dalla Rettoria, la propria adesione all'Arciconfraternita e non pagano la quota di patercipazione di cui alla lettera f) dell'art. 9 del presente statuto;

b) non partecipano alle assemblee dell'Arciconfraternita per tre volte consecutive, senza giustificata e accertata motivazione.

Art. 12 - Saranno inoltre, dimessi dal Presidente i confrati che:

a) vengono persistentemente meno ai doveri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9 del presente statuto;

b) non siano più in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), dell'art. 4 di questo statuto.

Ricorsi

Art. 13 - Avverso ai provvedimenti adottati dal Presidente nei confronti dei confrati è ammesso ricorso, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, all'ordinario Diocesano, il quale, dopo aver sentito il Presidente, l'Assistente Ecclesiastico ed il Consiglio Diocesano per le Confraternite, deciderà a norma di diritto e dello statuto.

 

Reggenza dell'Arciconfraternita

 Art. 14 - La reggenza e l'amministrazione dell'Arciconfraternita sono tenute dalla Rettoria eletta dall'assemblea dei confrati.

Essa è composta:

a) dal Rettore Presidente,

b) dal Rettore Vicepresidente,

c) dal Rettore Tesoriere,

d) da altri 6 Rettori,

e) dal Segretario.

Art. 15 - Il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano che lo sceglie fra i Rettori eletti dall'assemblea dei confrati.

Art. 16 - Non può essere Presidente chi è Segretario nei partiti politici a qualunque livello.

Art. 17 - Il Vice-Presidente  e  il Tesoriere vengono eletti dalla Rettoria nel

 

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la prima riunione dopo la nomina del Presidente da parte dell'Ordinario Diocesano.

Art. 18 - Il Segretario viene nominato dal Presidente, subito dopo la comunicazione della propria nomina a Presidente, sentito il parere della Rettoria, ed in seno a questa ha solo voto consultivo.

Art. 19 - L'Ordinario Diocesano, per giusta causa, può rimuovere il Presidente e i vari Rettori, dopo averli chiamati a confronto con lui. (can. 318/2).

Art. 20 - In circostanze speciali, per giusta causa, l'Ordinario Diocesano può designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'Arciconfraternita, con i poteri anche della Rettoria.

Art. 21 - La Rettoria dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

 

Elezione della Rettoria e suoi compiti

Art. 22 - Le elezioni della Rettoria avranno luogo, entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato precedente, nel corso dell'assemblea straordinaria dei confrati, appositamente convocata e validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 23 - a) La Rettoria uscente predisporrà una lista contenente i nomi di tutti i confrati aventi il diritto di essere eletti e ciascuno confrate-elettore voterà sette nominativi tra quelli contenuti nella scheda.

b) In caso di voto a più di sette nominativi nella medesima lista, questa sarà ritenuta nulla.

c) L'elettore analfabeta o impedito fisicamente di esprimere il suo voto, potrà essere accompagnato da altro elettore di sua fiducia.

d) Risulteranno eletti Rettori i nove confrati che avranno riportato il maggior numero di voti e la proclamazione avverrà subito dopo lo scrutinio dei voti.

e) L'elezione dei Rettori però diventa valida dopo essere stata confermata dall'Ordinario Diocesano.

Art. 24 - Spetta alla Rettoria, d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico, oltre al compito di cui all'art. 23:

a) promuovere tra i confrati una vita cristiana autentica;

b) promuovere uno scambievole aiuto spirituale e materiale dei confrati, secondo lo spirito della carità evangelica;

c) promuovere la disponobilità dei confrati a collaborare insieme col parroco  e con le altre associazioni della comunità parrocchiale in tutte le scelte e le iniziative del Consiglio Pastorale Parrocchiale, specialmente in quelle relative alla programmazione ed allo svolgimento delle feste religiose tradizionali;

d) esaminare, esprimendo voto consultivo, le domande di ammissione dei nuovi confrati;

e) determinare l'entità del contributo di ammissione dei nuovi confrati e la data, il modo e il contributo dell'annuale rinnovo di adesione dei confrati all'Arciconfraternita;

f) amministrare i beni propri dell'Arciconfraternita sotto l'alta direzione dell'Autorità Ecclesiastica, alla quale ogni anno, entro il 31 marzo, deve rendere conto dell'amministrazione, presentando il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei confrati (can. 319/1).

Art. 25 - La Rettoria non  può procedere ad atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica.

Art. 26 - Non fanno parte dei beni amministrati dall'Arciconfraternita gli introiti che provengono alla chiesa parrocchiale da offerte dei fedeli e che sono amministrati dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici al fine di provvedere a tutte le iniziative pastorali e al sostentamento dei sacerdoti.

Art. 27 - La Rettoria si riunisce ordinariamente prima di ogni assemblea, e straordinariamente su convocazione del Presidente, e delibera con la maggioranza di metà più uno degli aventi diritto.

 

Il Presidente

Art. 28 - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Arciconfraternita.

Spetta al Presidente, d'intesa con l'Assitente Ecclesiastico:

a) curare la perfetta osservanza dello statuto da parte di tutti i confrati;

b) dar vita ad iniziative idonee ad alimentare nei confrati la formazione cristiana e lo spirito di apostolato laicale;

c) fare osservare le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica;

d) nominare il Segretario, sentito il parere della Rettoria;

e) ammettere i nuovi confrati, purché vi sia il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria;

f) accettare le dimissioni dei confrati;

g) sospendere e dimettere d'autorità i confrati che violano lo statuto, sentito il parere dell'Assitente Ecclesiastico e della Rettoria;

h) convocare, presiedere  e dirigere le sedute sia ordinarie che straordinarie della Rettoria e dell'assemblea dei confrati e predisporre l'ordine del giorno;

i) rappresentare in giudizio l'Arciconfraternita dietro autorizzazione dell'Ordinario diocesano;

l) firmare i mandati di pagamento a tutti gli atti e contratti attinenti al governo dell'Arciconfraternita.

 

L'Assistente Ecclesiastico

Art. 29 - L'Assistente Ecclesiastico, nominato direttamente dell'Ordinario Diocesano, è di norma il parroco pro tempore della parrocchia di S. Maria Maggiore, in cui l'Arciconfraternita ha sede.

A lui è demandata la direzione spirituale dell'Arciconfraternita, in seno alla quale egli rappresenta in maniera abituale l'Autorità Ecclesiastica e tutela il rispetto degli interessi comuni della parrocchia e della diocesi.

Art. 30 - L'Assistente Ecclesiastico interviene di pieno diritto a tutte le adunanze della Rettoria e dell'assemblea dei confrati, alle quali, per la validità  delle  stesse, deve  essere convocato, godendo di voto consultivo; dà il nulla osta per l'ammissione dei confrati; controfirma i verbali dell'Arciconfraternita; cura l'istruzione religiosa dei confrati; officia la recezione solenne dei nuovi iscritti; celebra, nei modi legittimi, le esequie dei soci defunti.

 

Il Segretario

Art. 31. - Il Segretario ha l'ufficio e l'obbligo di tenere ordinati e aggiornati i registri e gli altri documenti di archivio, avendo cura della loro buona conservazione, ed evitando che, senza specialissimo mandato da risultare negli atti, vengano portati fuori sede.

   In particolare egli dirama gli inviti di convocazione, stila e controfirma la corrispondenza ed i mandati di pagamento, redige i verbali delle adunanze della Rettoria e dell'Assemblea.

Art. 32 - Per la regolare tenuta d'archivio il segretario dovrà avere:

a) il registro dei confrati a rubrica alfabetica;

b) il registro delle deliberazioni della Rettoria e dell'Assemblea;

c) il registro protocollo.

Essi dovranno essere preventivamente vidimati dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

Inoltre il Segretario dovrà avere il fascicolo personale dei singoli confrati, il libro delle presenze, l'invenatrio dello stato patrimoniale ed i blocchetti a madre e figlia per i mandati di pagamento.

 

Il Tesoriere

Art. 33 - Il Tesoriere ha l'ufficio di curare la contabilità dell'Arciconfraternita.

A tale scopo dovrà avere un registro di cassa vidimato dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

 Egli non potrà fare alcun  pagamento senza il regolare mandato e dovrà chiedere sempre la quietanza dei pagamenti effettuati.

 

L'Assemblea

Art. 34 - L'Assemblea dei confrati si riunisce ordinariamente almeno ogni mese, straordinariamente ogni volta che sarà ritenuto necessario dal Presidente, d'accordo con la Rettoria, o dall'Ordinario Diocesano, o ne faccia richiesta scritta un decimo dei confrati.

   Le  assemblee  straordinarie  devono essere convocate con avviso personale, a firma del Presidente e del Segretario, con relativo ordine del giorno, rimesso ai singoli non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 35 - Tutte le adunanze dell'Arciconfraternita inizieranno con la preghiera ed il pensiero religioso tenuto dall'Assistente Ecclesiastico.

   Seguirà la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente e poi si passerà alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno.

Art. 36 - Compiti dell'Assemblea sono:

a) eleggere la Rettoria;

b) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;

c) deliberare circa gli atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione;

d) approvare eventuali proposte di modifiche allo statuto da presentare al giudizio dell'Ordinario Diocesano.

Art. 37 - Le deliberazioni dell'Assemblea, perché siano regolarmente emesse, devono essere espresse dalla maggioranza dei presenti.

Art. 38 - Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei confrati, entrano in vigore dopo che avranno ottenuto l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica tramite l'Ufficio Diocesano per le Confraternite, al quale devono essere inviate in doppia copia, firmate dal Presidente, dal Segretario e dall'Assistente Ecclesiastico. Delle due copie, una viene restituita con l'approvazione e l'altra rimane agli atti del suddetto Consiglio.

Art. 39 - Trattandosi di affari che concernono uno o più soci, costoro non possono intervenire alla seduta; debbono quindi, se intervenuti, allontanarsi al momento della discussione che li riguarda.

   L'Assemblea, se lo crede, può chiamarli a dare delucidazioni.

 

Norme finali

Art. 40 - L'Ordinario Diocesano può disporre, a suo giudizio ed in ogni tempo, visite all'Arciconfraternita, per accertare che sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e per vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (can. 305/1).

Art. 41 - Ulteriori norme per regolare la vita e il funzionamento dell'Arciconfraternita potranno essere adottate dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi aventi diritto al voto, mediante l'emanazione di un “Regolamento”, che entrerà in vigore subito dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

   Eventuali modifiche del “Regolamento” potranno essere adottate dall'Assemblea con la stessa maggioranza qualificata necessaria per la sua adozione.

Art. 42 - La modifica del presente statuto potrà essere fatta solamente dall'Ordinario Diocesano, presa visione - se del caso - delle proposte dell'Assemblea dell'Arciconfraternita.

Art. 43 - Per  tutto  quanto non previsto dal presente statuto a per quanto non in contrasto con esso si rimanda alle disposizioni contenute nel Libro secondo, parte prima, titolo quinto del vigente codice di Diritto Canonico.

 

Noto 15-4-1987

Visto si approva.

Salvatore Nicolosi - Vescovo di Noto

 

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