E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della
legge regionale n. 14/88, la riserva
naturale Sambuchetti Campanito nel
territorio dei comuni di Nicosia e
Cerami, provincia di Enna.
Art. 2
I confini della riserva
naturale sono quelli compresi
all'interno delle linee di delimitazione
segnate sulla carta topografica I.G.M.
in scala 1:25.000, f.g. 260 I sud-est,
II nord-est, I sud-ovest, II nord-ovest
di cui all'allegato n. 1 che forma parte
integrante del presente decreto, e,
specificamente, con lettera A l'area
destinata a riserva e con lettera B
l'area destinata a pre-riserva.
Art. 3
La riserva naturale di
cui all'art. 1 è tipologicamente
individuata, ai sensi dell'art. 6 della
legge regionale n. 14/88, come riserva
naturale orientata al fine della
conservazione e tutela di un importante
relitto di faggeta con aspetti di
vegetazione igrofila legati al laghetto
Campanito.
Art. 4
Nei territori destinati
a riserva e pre-riserva vigono le
disposizioni regolamentari con cui si
stabiliscono le modalità d'uso e divieti
da osservarsi, di cui all'allegato n. 2
che forma parte integrante del presente
decreto.
Art. 5
La gestione della
riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai
sensi dell'art. 20 della legge regionale
n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali
della Regione siciliana.
Art. 6
In capo all'ente gestore
di cui all'art. 5 sono statuiti, ai
sensi dell'art. 4 della legge regionale
n. 14/88, i seguenti obblighi:
- provvedere alla tabellazione e/o
recinzione delle riserve. I progetti
relativi redatti dall'azienda saranno
approvati dall'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente;
- fornire indicazioni utili al consiglio
provinciale scientifico per
l'elaborazione del piano di sistemazione
della riserva comprendente:
- le zone da destinare a protezione
integrale per specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione
e all'eventuale ripristino
dell'ambiente;
- i tempi per la cessazione delle
attività esistenti ed incompatibili con
le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività
antropiche consentite, tra cui le
attività agro-silvo-pastorali;
- l'individuazione di aree da acquisire
per il conseguimento delle finalità
della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o
demolizione di fabbricati;
- individuare il responsabile della
gestione della riserva;
- garantire l'osservanza delle modalità
d'uso e divieto di cui al regolamento;
- determinare ed erogare gli indennizzi
per danni provocati alla fauna selvatica
nonché gli eventuali interventi a favore
dei soggetti interessati dalla riduzione
di attività economiche ai sensi
dell'art. 22 della legge regionale n.
14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della
redazione degli strumenti di
pianificazione, predisporre un programma
di interventi prioritari.
Art. 7
L'ente gestore potrà
disporre limitazioni in luoghi e
determinati periodi dell'anno al fine di
garantire lo svolgimento dei programmi
di ricerca scientifica o di realizzare
le finalità di conservazione
naturalistiche o di attuazione dei piani
dell'area protetta o per altre
motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni
con enti, associazioni, cooperative per
la gestione di servizi relativi alla
gestione e alla fruizione della riserva.
L'ente gestore può avvalersi della
collaborazione di volontari. L'ente
gestore, previo parere dell'Assessorato
regionale del territorio e
dell'ambiente, può chiedere un
corrispettivo per la visita e la
fruizione della riserva.
Art. 8
Al fine di promuovere
l'acquisizione di terreni ricadenti
all'interno della riserva naturale, ivi
compreso specchi d'acqua, pantani, aree
nude, rocce e anfratti, l'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente
promuoverà ogni intesa con l'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle
foreste onde concorrere con le proprie
risorse finanziarie di cui all'art. 22
della legge regionale n. 14/88 alla
realizzazione del piano di acquisizione
di cui al punto 4 dell'art. 31 della
legge regionale n. 16/96.
Art. 9
L'ente gestore, al fine
di contribuire all'elaborazione e
all'aggiornamento del piano di cui
all'art. 34 della legge regionale n.
16/96, provvederà ad acquisire il parere
dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente sulle
proposte relative agli interventi da
realizzare nelle aree affidate in
gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano
sopra numerato, onde disporre di
interventi urgenti nei punti sensibili
di cui alla lett. D, comma II, art. 34
della legge regionale n. 16/96,
ricadenti nelle aree protette, l'ente
gestore ne darà preventiva comunicazione
all'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli
interventi di manutenzione dei bordi
stradali per la prevenzione degli
incendi di cui all'art. 41 della legge
regionale n. 16/96, darà preventiva
comunicazione all'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di
controllo, non è più soggetto al visto
di registrazione della Ragioneria
centrale per l'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
Palermo, 18 Aprile 2000.
MARTINO
Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA
NATURALE ORIENTATA "SAMBUGHETTI-CAMPANITO"
Titolo I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Attività consentite
1.1. Nell'area della
riserva, fatte salve le norme di cui al
successivo art. 2, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti
gli interventi di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell'art. 20 della legge
regionale n. 71/78. Gli interventi di
cui alle lett. b) e c) sono sottoposti
al parere dell'ente gestore; gli
interventi di cui alla lett. d) sono
consentiti esclusivamente per le
finalità di gestione e fruizione della
riserva previo nulla osta
dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, sentito il
parere del Consiglio regionale
protezione patrimonio naturale
(C.R.P.P.N.). Il restauro, il
risanamento conservativo e la
ristrutturazione sono consentiti per
volumi già esistenti e catastati, ovvero
per i ruderi catastati limitatamente ai
volumi documentati;
b) effettuare eventuali mutazioni di
destinazione d'uso degli immobili
oggetto degli anzidetti interventi solo
se strettamente funzionali al
proseguimento delle attività ammesse o
funzionali all'attività di gestione
dell'area protetta e previo nulla osta
dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria su strade,
mulattiere e sentieri esistenti nel
rispetto delle attuali caratteristiche
planoaltimetriche, tipologiche e
formali, previo nulla osta dell'ente
gestore;
d) effettuare sugli impianti a rete
esistenti interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, previo nulla
osta dell'ente gestore, con l'obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi,
utilizzando a tal fine tecniche di
rinaturazione;
e) realizzare strutture mobili in legno
o altro materiale naturale
esclusivamente per le finalità di
gestione, qualora nell'area di riserva
non vi siano manufatti da utilizzare a
tale funzione, previo nulla osta
dell'Assessorato, sentito il parere del
C.R.P.P.N.;
f) esercitare le attività agricole e
zootecniche esistenti (purché condotte a
livello di impresa agricola e di
insediamenti civili ai sensi della
normativa antinquinamento) ed effettuare
mutamenti di colture nell'ambito delle
coltivazioni tradizionali della zona, in
considerazioni delle esigenze proprie
dei cicli colturali. Eventuali
trasformazioni di tipo diverso, che
possono modificare il paesaggio agrario
caratteristico della zona e che
comportino movimenti di terra, devono
essere sottoposte a preventivo nulla
osta dell'ente gestore. Il pascolo,
compatibilmente con gli interventi di
gestione naturalistica, è consentito nei
limiti necessari ad assicurare il
mantenimento e/o il ripristino della
copertura vegetale e la rinnovazione
naturale. L'esercizio del pascolo è
sempre soggetto all'acquisizione del
nulla osta dell'ente gestore che fisserà
limiti temporali di zona e di carico di
capi di bestiame distinti per specie;
g) attuare opere di miglioramento
fondiario anche di tipo strutturale
previo nulla osta dell'Assessorato,
sentito il C.R.P.P.N.. L'Assessorato al
fine di rilasciare il citato nulla osta
valuterà l'ammissibilità delle opere da
realizzare sulla base dell'estensione e
della produzione potenziale ed in atto
del fondo e della compatibilità con i
fini istitutivi della riserva. Le nuove
costruzioni comunque non potranno avere
in nessun caso destinazione d'uso
abitativa. Le istanze dovranno essere
inoltrate all'Assessorato per il tramite
dell'ente gestore che è onerato di
formulare il proprio avviso circa gli
interventi proposti.
h) effettuare interventi sui popolamenti
forestali per finalità naturalistiche e
per la costituzione di fasce
antincendio, fermo restando il divieto
di aprire nuove piste di accesso e di
interventi preventivi strutturali. Gli
interventi di ricostruzione del manto
vegetale delle zone nude devono
rispondere a criteri naturalistici,
favorendo il mantenimento e la
diffusione degli attuali aspetti di
macchia e boschivi. Tutti gli interventi
sono sottoposti a nulla osta dell'ente
gestore.
i) effettuare interventi di
rinaturazione e restauro ambientale
secondo criteri naturalistici, previo
nulla osta dell'ente gestore;
l) praticare l'escursionismo. Le
escursioni a piedi sono libere, quelle a
cavallo possono essere effettuate in
percorsi definiti e con l'eventuale
limitazione della frequenza, al fine di
evitare danneggiamenti all'ambiente e
disturbo alla fauna. E' fatta salva la
facoltà dell'ente gestore di fissare
limiti e prescrizioni alle attività di
fruizione, fino a precludere totalmente
alcune aree alla visita, per finalità di
ricerca scientifica o di conservazione
naturalistica;
m) recintare proprietà esclusivamente
con siepi a verde e/o materiali
naturali, secondo l'uso locale e con
l'impiego di specie autoctone;
n) transitare con mezzi motorizzati
sulla rete stradale esistente, con
l'esclusione di mulattiere e sentieri, e
accedere con veicoli ai fondi serviti da
piste per l'esercizio delle attività
consentite. L'ente gestore potrà
regolamentare o interdire del tutto il
traffico su qualunque arteria non di
collegamento in considerazione di
particolari esigenze gestionali e di
tutela.
Art. 2
Divieti e deroghe
2.1. Ferma restando
l'osservanza dei divieti previsti dalla
vigente normativa statale e regionale in
materia di tutela dei beni culturali e
ambientali e del paesaggio, di tutela
del suolo, delle acque e dell'aria dagli
inquinamenti, di forestazione e polizia
forestale e di esercizio venatorio e
fermi restando, altresì, i divieti di
cui all'art. 17 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98 e successive
modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni,
eccettuato quanto previsto dalla lett.
g), art. 1, ed esercitare qualsiasi
attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio,
ivi comprese: l'apertura di nuove strade
o piste, nonché le modifiche
planoaltimetriche tipologiche e formali
di quelle esistenti, la costruzione di
elettrodotti, acquedotti, linee
telefoniche e di impianti tecnologici a
rete. La realizzazione di elettrodotti,
acquedotti, linee telefoniche e di
impianti tecnologici a rete sotto
traccia su strade preesistenti può
essere autorizzata dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente
sentito il parere del Consiglio
regionale protezione patrimonio naturale
(C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa
in pristino. La realizzazione di nuovi
sentieri, unicamente finalizzati alla
fruizione, può essere prevista nel piano
di sistemazione;
b) la demolizione e ricostruzione degli
immobili esistenti, fatta eccezione per
i casi di comprovata precarietà,
mantenendo la stessa cubatura e
destinazione d'uso e nel rispetto degli
elementi tipologici e formali
tradizionali, previo nulla osta
dell'Assessorato del territorio e
dell'ambiente, sentito il parere del
C.R.P.P.N.;
c) la collocazione di strutture
prefabbricate anche mobili e di
roulottes. È ammessa deroga unicamente a
favore dell'ente gestore per le finalità
di gestione, qualora non vi siano
manufatti esistenti da destinare a tale
funzione, previo nulla osta
dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, sentito il
parere del C.R.P.P.N.;
d) danneggiare od occludere inghiottitoi
e cavità naturali ed interrompere, anche
solo parzialmente, eventuali emissioni
fluide e/o gassose;
e) aprire cave e miniere ed esercitare
attività estrattive, nonché asportare
materiale e scavare pozzi, realizzare
opere di presa e distribuzione di acqua,
cisterne, salvo che queste ultime non
siano ad esclusivo servizio di
abitazioni esistenti in zona A, previo
nulla-osta dell'ente gestore;
f) esercitare qualsiasi attività
industriale;
g) realizzare discariche e qualsiasi
altro impianto di smaltimento di rifiuti
nonché scaricare terra o qualsiasi altro
materiale solido o liquido;
h) eseguire movimenti di terreno, salvo
che per motivi connessi ad attività
consentite dal presente regolamento. La
realizzazione di scavi ed opere
sotterranee è sottoposta a parere
dell'ente gestore per verificare
l'integrità degli ambienti sottostanti;
i) asportare o danneggiare rocce,
minerali, fossili e reperti di qualsiasi
natura, anche se si presentano in
frammenti sciolti superficiali, salvo
per motivi di ricerca scientifica a
favore di soggetti espressamente
autorizzati con apposito disciplinare
dellgestore;
l) introdurre armi da caccia, esplosivi
e qualsiasi altro mezzo di cattura o di
danneggiamento degli animali;
m) esercitare la caccia e l'uccellagione
e apportare qualsiasi forma di disturbo
alla fauna selvatica; molestare o
catturare animali vertebrati o
invertebrati; raccogliere, disturbare o
distruggere nidi, uova, tane e giacigli,
salvo che per motivi connessi ad
attività consentite dal presente
regolamento, previa autorizzazione
dell'ente gestore;
n) distruggere, danneggiare o asportare
vegetali di ogni specie e tipo, o parti
di essi, fatti salvi gli interventi
connessi con lo svolgimento delle
attività consentite dal presente
regolamento, previa autorizzazione
dell'ente gestore. La raccolta di frutti
di bosco e vegetali commestibili
spontanei potrà essere regolamentata
dall'ente gestore in ordine a tempi,
quantità e specie;
o) alterare l'equilibrio delle comunità
biologiche naturali, con l'introduzione
di specie estranee alla flora ed alla
fauna autoctone. L'eventuale
reintroduzione di specie scomparse dovrà
essere autorizzata dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente
previo parere del C.R.P.P.N.;
p) impiantare serre;
q) introdurre e impiegare qualsiasi
mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
r) abbandonare rifiuti al di fuori degli
appositi contenitori;
s) allontanarsi da percorsi
appositamente predisposti;
t) praticare il campeggio o il bivacco;
u) accendere fuochi all'aperto fatto
salvo quanto necessario per lo
svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali, previa
comunicazione all'ente gestore;
v) svolgere attività pubblicitaria,
organizzare manifestazioni
folcloristiche e sportive non
autorizzate dall'ente gestore;
z) sorvolare con velivoli non
autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo e per
motivi di soccorso e vigilanza;
aa) esercitare attività sportive che
compromettano l'integrità ambientale e
la tranquillità dei luoghi, quali
automobilismo, trial, motociclismo,
motocross, deltaplanismo, etc.;
bb) usare apparecchi fonoriproduttori,
se non in cuffia, salvo che nei casi di
ricerca scientifica, servizio, vigilanza
e soccorso;
cc) trasportare armi di qualsiasi tipo,
se non scariche e chiuse in apposita
custodia. È fatta eccezione solo per
motivi di difesa personale e con la
prescritta specifica autorizzazione
dell'autorità di P.S.;
dd) attuare interventi che modifichino
il regime, il corso o la composizione
delle acque, fatte salve le esigenze di
attività agricole previamente
autorizzate dall'ente gestore, nonché di
difesa antincendio.
2.2.Le deroghe concesse dall'ente
gestore ai sensi del presente articolo
devono essere specifiche, nominative e a
termine.
Titolo II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
Attività consentite
3.1. Nell'area di
protezione della riserva (preriserva) le
nuove costruzioni devono avere esclusiva
destinazione d'uso alla fruizione e
all'attività di gestione della riserva,
eccettuato quanto previsto dalla lett.
b) del presente articolo.
3.2. Nell'area di protezione della
riserva (preriserva), fatte salve le
norme di cui al successivo art. 4, è
consentito:
a) esercitare le attività agricole e
zootecniche esistenti (purché condotte a
livello di impresa agricola e di
insediamenti civili ai sensi della
normativa antinquinamento) ed effettuare
mutamenti di colture nell'ambito delle
coltivazioni tradizionali della zona, in
considerazione delle esigenze proprie
dei cicli colturali. Eventuali
trasformazioni di tipo diverso, che
possono modificare il paesaggio agrario
caratteristico della zona o che
comportino movimenti di terra, devono
essere sottoposte a preventivo nulla
osta dell'ente gestore;
b) attuare opere di miglioramento
fondiario anche di tipo strutturale
previo nulla osta dell'Assessorato,
sentito il C.R.P.P.N.. L'Assessorato al
fine di rilasciare il citato nulla osta
valuterà l'ammissibilità delle opere da
realizzare sulla base dell'estensione e
della produzione potenziale ed in atto
del fondo e della compatibilità con i
fini istitutivi della riserva. Nuove
costruzioni rurali con finalità
abitativa potranno essere previste solo
dal piano di utilizzazione. Esse
dovranno in ogni caso essere ad una sola
elevazione e rispettare la cubatura
massima che sarà fissata dal piano di
utilizzazione la quale non potrà
comunque essere superiore a quanto
previsto per la zona E dal D.M. n. 1444
del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze
dovranno essere inoltrate
all'Assessorato per il tramite dell'ente
gestore che è onerato di formulare il
prorpio avviso circa gli interventi
proposti.
c) accendere fuochi all'aperto per lo
svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali;
d) esercitare le attività forestali e
gli interventi di prevenzione degli
incendi previo nulla osta dell'ente
gestore;
e) nelle more di approvazione del piano
di utilizzazione di cui all'art. 22
della legge regionale 98/81 e successive
modifiche ed integrazioni, per il quale
i comuni dovranno prevedere la
preventiva stesura di un piano di
sviluppo silvo-pastorale e turistico da
sottoporre all'approvazione
dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente previo parere
del C.R.P.P.N.:
1) effettuare sugli immobili esistenti
gli interventi di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell'art. 20 della legge
regionale n. 71/78. Gli interventi di
cui alla lett. d) sono consentiti
esclusivamente per le finalità di
gestione e fruizione della riserva,
previo nulla osta dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente
sentito il parere del C.R.P.P.N. Il
restauro e il risanamento conservativo e
la ristrutturazione sono consentiti per
volumi già esistenti e catastati, ovvero
per i ruderi catastati, limitatamente ai
volumi documentati;
2) effettuare eventuali mutazioni di
destinazione d'uso degli immobili
oggetto degli anzidetti interventi, solo
se strettamente funzionali al
proseguimento delle attività ammesse o
funzionali all'attività di gestione
dell'area protetta, previo nulla osta
dell'ente gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulle strade,
mulattiere e sentieri esistenti nel
rispetto delle attuali caratteristiche
planoaltimetriche tipologiche e formali,
previo nulla osta dell'ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione
a rete (acqua, elettricità,
comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla
osta dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, sentito il
parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo
della rimessa in pristino dei luoghi,
utilizzando a tal fine tecniche di
rinaturazione secondo criteri
naturalistici;
5) recintare le proprietà esclusivamente
con siepi a verde e/o materiali naturali
secondo l'uso locale e con l'impiego di
specie autoctone.
Art. 4
Divieti
4.1. Ferma restando
l'osservanza dei divieti previsti dalla
vigente normativa statale e regionale in
materia di tutela dei beni culturali e
ambientali e del paesaggio, di tutela
del suolo, delle acque e dell'aria dagli
inquinamenti, di forestazione e polizia
forestale e di esercizio venatorio e
fermi restando i divieti di cui all'art.
17 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 98 e successive modifiche ed
integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli
immobili esistenti, fatta eccezione per
i casi di comprovata precarietà,
mantenendo la stessa cubatura e
destinazione d'uso nel rispetto degli
elementi tipologici e formali
tradizionali, salvo quanto previsto dal
piano di utilizzazione e previo nulla
osta dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, sentito il
parere del C.R.P.P.N.. È altresì vietata
la realizzazione di nuove costruzioni
nonché la collocazione di strutture
prefabbricate anche mobili e di
roulottes, fatte salve le deroghe
previste all'art. 3.1 e 3.2 lett. b),
previo nulla osta dell'Assessorato
regionale del territorio e
dell'ambiente, sentito il parere del
C.R.P.P.N;
b) impiantare serre;
c) esercitare qualsiasi attività
industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi
altro impianto di smaltimento rifiuti;
e) danneggiare od occludere
inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi altro
materiale solido o liquido;
g) asportare o danneggiare rocce,
minerali, fossili e reperti di qualsiasi
natura, anche se si presentano in
frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra o altri
materiali;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli
appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco
al di fuori delle aree attrezzate;
m) esercitare attività sportive che
compromettano l'integrità ambientale e
la tranquillità dei luoghi, quali
automobilismo, trial, motociclismo,
motocross, deltaplanismo, etc.;
n) esercitare la caccia e l'uccellagione
e apportare qualsiasi forma di disturbo
alla fauna selvatica; molestare o
catturare animali vertebrati o
invertebrati; raccogliere, disturbare o
distruggere nidi, uova, tane e giacigli,
salvo che per motivi connessi ad
attività consentite dal presente
regolamento, previa autorizzazione
dell'ente gestore;
o) distruggere, danneggiare o asportare
vegetali di ogni specie e tipo, o parti
di essi, fatti salvi gli interventi
connessi con lo svolgimento delle
attività consentite dal presente
regolamento, previa autorizzazione
dell'ente gestore. La raccolta di frutti
di bosco e vegetali commestibili
spontanei potrà essere regolamentata
dall'ente gestore in ordine ai tempi,
quantità e specie;
p) alterare l'equilibrio delle comunità
biologiche naturali, con l'introduzione
di specie estranee alla fauna e alla
flora autoctone. L'eventuale
reintroduzione di specie scomparse dovrà
essere autorizzata dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente
previo parere del C.R.P.P.N.;
q) sorvolare con velivoli non
autorizzati, salvo quanto definito dalla
legge sulla disciplina del volo e per
motivi di soccorso e vigilanza.
Titolo III
NORME COMUNI
Art. 5
Attività di ricerca scientifica
5.1. In tutto il
territorio dell'area protetta può essere
svolta attività di ricerca scientifica
da parte di soggetti qualificati
autorizzati dall'ente gestore che può
concedere solo a tal fine deroghe ai
divieti specifiche, nominative e a
termine. I risultati e le copie degli
atti delle ricerche condotte dovranno
essere comunicati e consegnati all'ente
gestore e all'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
Art. 6
Disciplina delle colture agricole
6.1. È incentivato il
mantenimento di colture tradizionali,
l'utilizzo di tecniche biologiche nonchè
la conversione in tecniche biologiche
delle tecniche agricole e colturali
praticate, ai sensi dei regolamenti
comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno
1991, 2328/91 del 15 luglio 1991,
2078/92 del 30 giugno 1992 e relative
successive modifiche.
6.2. I proprietari o i conduttori dei
terreni coltivati con tecniche
biologiche possono richiedere all'ente
gestore il relativo contributo
presentando apposita documentazione
attestante il titolo di proprietà e/o
conduzione, il catastino dei terreni
condotti e certificazione dell'organismo
associativo di controllo autorizzato ai
sensi della vigente normativa.
6.3. L'ente gestore trasmette
all'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente le richieste di
contributo in uno con la relazione
programmatica, previo accertamento dei
requisiti necessari.
Art. 7
Patrimonio faunistico domestico
7.1. Sono concessi
contributi per il mantenimento di razze
domestiche presenti nell'area protetta,
che abbiano rilevanza storica e
culturale e che corrano rischio di
estinzione.
7.2. L'areale di distribuzione delle
predette razze domestiche deve
interessare il territorio dell'area
protetta. L'allevamento deve essere
condotto in purezza genetica e non a
stabulazione fissa.
7.3. L'ente gestore trasmette
all'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente la richiesta di
contributo in uno con la relazione
programmatica, previo accertamento dei
requisiti necessari.
Art. 8
Indennizzi
8.1. Quando per il
perseguimento delle finalità
istituzionali della riserva si
verifichino riduzioni dei redditi
agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al
quale devono essere inoltrate le
relative richieste, provvede al
conseguente indennizzo.
8.2. L'ente gestore provvede, inoltre,
all'indennizzo dei danni provocati
all'interno dell'area protetta dalla
fauna selvatica, con le procedure di cui
all'art. 22 della legge regionale n.
14/88.
Art. 9
Gestione della fauna selvatica.
9.1. Nell'area
protetta è consentito effettuare
interventi di gestione faunistica per le
finalità e con le modalità ed i limiti
di cui ai successivi commi, previo
parere dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, sentito il
C.R.P.P.N.
9.2. Non è consentito istituire e
gestire zone di ripopolamento, centri
pubblici e privati di riproduzione, zone
per l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani, aziende
faunistico-venatorie, aziende
agri-turistico-venatorie ed ogni altro
istituto previsto dalla normativa in
materia faunistico-venatoria che preveda
comunque la cattura e/o l'abbattimento
della fauna selvatica o di allevamento.
9.3. L'ente gestore potrà predisporre
piani di cattura e/o abbattimento nel
caso di abnorme sviluppo di singole
specie selvatiche o di specie domestiche
inselvatichite, tale da compromettere
gli equilibri ecologici o tale da
costituire un pericolo per l'uomo o un
danno rilevante per le attività
agro-silvo-pastorali. Eventuali prelievi
faunistici ed eventuali abbattimenti
selettivi devono essere limitati a
quelli necessari per ricomporre
equilibri ecologici accertati dall'ente
gestore. Prelievi e abbattimenti
selettivi devono avvenire per iniziativa
e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'ente gestore ed essere
attuati da personale dell'ente. Gli
abbattimenti nel caso di abnorme
sviluppo di singole specie selvatiche
devono essere attuati da persone
all'uopo autorizzate dall'ente gestore
stesso su indicazione dei competenti
ambiti territoriali venatori. I singoli
abbattimenti devono essere attuati sotto
la diretta responsabilità e sorveglianza
del personale dell'ente gestore.
9.4. L'intervento sugli equilibri nelle
catene trofiche cercherà
prioritariamente di ristabilire gli
equilibri preda/predatori. La lotta
biologica sarà effettuata, se
necessaria, accertandone gli effetti
anche sulle altre specie.
9.5. L'ente gestore elaborerà, di
concerto con le autorità regionali
competenti, un piano per la gestione
faunistica sulla base di dettagliati
studi della fauna dei diversi ecosistemi
e sulle principali catene trofiche che
ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un
tempo esistenti nel territorio e oggi
scomparse deve essere preceduta da studi
per valutarne attentamente gli effetti
positivi e/o negativi sugli attuali
equilibri degli ecosistemi. Studi
analoghi devono effettuarsi per decidere
in merito all'opportunità di effettuare
ripopolamenti. Questi ultimi devono
essere in ogni caso effettuati a partire
da popolazioni autoctone, per garantire
il mantenimento del pool genico
originario.
Art. 10
Misure speciali
10.1. A seguito di
accertamento della presenza, anche
occasionale, nell'area di specie animali
tutelate ai sensi della direttiva
comunitaria 92/43 "habitat" e successive
modifiche ed integrazioni, l'ente
gestore è onerato di attivare speciali
misure di tutela atte a garantire
l'integrità dell'habitat, vietando tutte
le attività che possono arrecare
disturbo ed interferire con la
riproduzione.
Art. 11
Attività di controllo e sanzioni
11.1. I provvedimenti
di concessione o di autorizzazione sono
trasmessi tempestivamente dalle autorità
competenti all'ente gestore e al
competente distaccamento forestale ai
fini dello svolgimento delle attività di
vigilanza.
11.2. Le violazioni dei limiti e dei
divieti previsti nel presente
regolamento sono puniti ai sensi
dell'art. 23 della legge regionale n.
98/81, come sostituito dall'art. 28,
comma 9, della legge regionale n. 10 del
24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 20 del 30 aprile
1999).
11.3. L'accertamento e la contestazione
delle predette violazioni comportano in
ogni caso l'immediata cessazione
dell'attività vietata e l'obbligo della
restituzione in pristino dei luoghi a
carico del trasgressore nonché alla
restituzione di quanto eventualmente
asportato.
11.4. L'ente gestore ingiunge al
trasgressore l'ordine di riduzione in
pristino di cui al comma precedente,
entro un termine assegnato, che non può
essere inferiore a giorni trenta e in
conformità alle prescrizioni dettate
dallo stesso e ne regolamenta la
conseguente attuazione.
Art. 12
Norma finale
Nella riserva è
inoltre vietata ogni altra attività che
possa compromettere la protezione del
paesaggio, degli elementi naturali,
della vegetazione e della fauna.