Decreto interministeriale 27 dicembre 1991
Istituzione della riserva naturale marina denominata "Isole
Egadi"
(G.U. della Repubblica Italiana n. 115 del 19 maggio 1992)
Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della
Marina Mercantile
- Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31 e 32
della legge 31 dicembre 1982, n.979, recante disposizioni per la
difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8
luglio 1986, n.394, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
- Vista la proposta della Consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti, formulata nella seduta del 1°
giugno 1988;
- Visto il parere della regione Siciliana;
- Visto il parere del comune di Favignana;
- Visto il parere dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
marittima;
- Ravvisata l'opportunità di provvedere alla
istituzione della riserva naturale marina "Isole Egadi";
- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in
data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19
settembre 1991, registro n.2, foglio n.345, con cui il
Sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini,
sono stati delegati anche gli affari concernenti il servizio di
conservazione della natura;
Decreta:
Articolo 1
E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come
modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la
riserva naturale denominata "Isole Egadi".
Articolo 2
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto
sotto il numero 1, l'area della riserva naturale marina "Isole
Egadi" è delimitata, nel mare circostante l'arcipelago omonimo,
dalla congiungente i seguenti punti:
Punti |
Latitudine |
Longitudine |
A |
37°59'.42 N |
012°26'.48 E |
B |
38°01'.30 N |
012°20'.18 E |
C |
38°02'.12 N |
012°02'.42 E |
D |
38°01'.30 N |
012°00'-36 E |
E |
38°00'.18 N |
012°00'.00 E |
F |
38°00'.00 N |
012°00'.24 E |
G |
37°57'.36 N |
012°00'.30 E |
H |
37°53'.00 N |
012°02'.54 E |
I |
37°52'.12 N |
012°05'.30 E |
L |
37°53'.18 N |
012°07'.12 E |
M |
37°52'.06 N |
012°10'.36 E |
N |
37°52'.12 N |
012°18'.18 E |
O |
37°54'.30 N |
012°23'.24 E |
Articolo 3
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma,
lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la
riserva naturale marina 'Isole Egadi', in particolare persegue:
- a) la protezione ambientale dell'area marina
interessata;
- b) la tutela e la valorizzazione delle risorse
biologiche e il ripopolamento ittico della zona;
- c) la diffusione della conoscenze della
ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle
peculiari caratteristiche ambientali della zona;
- d) l'effettuazione di programmi di ricerca
scientifica nei settori della ecologia e della biologia marina e
della tutela ambientale;
- e) lo sviluppo delle conoscenze e la
valorizzazione dei valori archeologici presenti nell'area;
- f) la promozione di uno sviluppo
socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando
attività tradizionali locali già presenti.
Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo
compatibile con le predette finalità, per le attività relative
alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la
determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere
specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo
gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di
Favignana.
Articolo 4
All'interno dell'area della riserva naturale marina "Isole
Egadi" sono individuate le zone appresso elencate con i relativi
regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale, che comprende:
nell'Isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di
massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, il
faro di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri, e delimitata
dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente
indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il
numero 2:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
E' |
37°59'.12 N |
012°01'.42 E |
V |
37°59'.12 N |
012°00'.54 E |
Z |
37°57'.24 N |
012°01'.24 E |
F'' |
37°57'.24 N |
012°03'.00 E |
nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla congiungente i
punti appresso elencati e puntualmente indicati nella
cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
T' |
38°00'.08 N |
012°24'.10 E |
A'' |
37°59'.52 N |
012°25'.20 E |
B'' |
37°58'.40 N |
012°25'.20 E |
Z' |
37°58'.34 N |
012°24'.10 E |
In tale zona sono vietati:
- a) l'asportazione, anche parziale, e il
danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
- b) a navigazione, l'accesso e la sosta di navi
e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli
debitamente autorizzati dall'Ente gestore per motivi di servizio
o di studio;
- c) la balneazione;
- d) la pesca sia professionale che sportiva con
qualunque mezzo esercitata;
- e) l'immersione con o senza apparecchi
respiratori, fatte salvo le immersioni autorizzate dall'Ente
gestore per finalità di ricerca scientifica;
- f) la caccia, la cattura, la raccolta, il
danneggiamento e in genere qualunque attività che possa
costituire pericolo o turbamento delle specie animali o
vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- g) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta
o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica
dei rifiuti solidi e liquidi e in genere l'immissione di
qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente,
le caratteristiche dell'ambiente marino;
- h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze
tossiche o inquinanti;
- i) le attività che possono comunque arrecare
danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di
studio e di ricerca da attuarsi sull'area.
Zona B di riserva generale, che comprende:
nell'isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di
massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, la
Punta Troia e l'isobata dei 50 metri, delimitato dalla
congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati
nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero
2:
- V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine
012°00'54" Est;
- U) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine
012°01'00" Est;
- T) latitudine 38°00'48" Nord; longitudine
012°01'24" Est;
- S) latitudine 38°00'54" Nord; longitudine
012°02'12" Est;
- R) latitudine 38°00'00" Nord; longitudine
012°04'12" Est;
- Q) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine
012°04'12" Est;
- P) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine
012°03'48" Est;
nonché nella stessa isola di Marettimo, il tratto compreso in
via di massima tra la punta Bassana, il faro a sud di Punta
Libeccio e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla
congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati
nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero
2:
- D') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine
012°01'42" Est;
- C') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine
012°05'48" Est;
- B') latitudine 37°56'24" Nord; longitudine
012°05'48" Est;
- A') latitudine 37°56'00" Nord; longitudine
012°02'54" Est;
- Z) latitudine 37°52'24" Nord; longitudine
012°01'24" Est;
- F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine
012°03'00" Est;
nell'isola di Levanzo il tratto di mare compreso in via di
massima tra Capo Grosso, lo scoglio Faraglione e l'isobata dei
50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso
elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al
presente decreto sotto il numero 3:
- N') latitudine 38°01'07" Nord; longitudine
012°20'09" Est;
- O') latitudine 38°01'28" Nord; longitudine
012°20'09" Est;
- P') latitudine 38°00'42" Nord; longitudine
012°18'56" Est;
- Q') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine
012°18'32" Est;
- R') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine
012°19'56" Est;
- S') latitudine 37°59'05" Nord; longitudine
012°19'56" Est;
nell'isola di Favignana il tratto di mare compreso in via di
massima nel raggio di un chilometro intorno alla Punta
Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso
elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al
presente decreto sotto il numero 3:
- H') latitudine 37°56'08" Nord; longitudine
012°17'36" Est;
- I') latitudine 37°58'04" Nord; longitudine
012°18'45" Est;
- L') latitudine 37°57'01" Nord; longitudine
012°19'31" Est;
- M') latitudine 37°56'48" Nord; longitudine
012°18'56" Est;
nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima
all'interno di una linea spezzata posta a Nord, Est e Sud a
circa un chilometro dalla costa, chiusa e ad Ovest da una linea
retta posta a circa 300 metri dalla costa confinante con la zona
A di riserva integrale di Maraone , e delimitata dalla
congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati
nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero
3:
- A'') latitudine 37°59'52" Nord; longitudine
012°25'20" Est;
- B'') latitudine 37°58'40" Nord; longitudine
012°25'20" Est;
- V') latitudine 37°58'44" Nord; longitudine
012°26'23" Est;
- U') latitudine 37°59'40" Nord; longitudine
012°26'23" Est;
In tali zone sono vietate:
- a) le immersioni con apparecchi autorespiratori
se non previa autorizzazione dell'ente gestore;
- b) la pesca subacquea;
- c) qualsiasi forma di pesca sportiva che non
sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della
riserva.
Sono consentite la balneazione, la fotografia subacquea in apnea
nonché la navigazione oltre i 500 metri dalla costa. L'ente
gestore può consentire la navigazione, anche entro i 500 metri
dalla costa ai natanti adibiti alla visita del pubblico, con
personale debitamente autorizzato dall'ente stesso, nonché nei
modi e nei periodi che dovranno essere previsti dal regolamento
di cui al successivo art. 8.
Zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare,
all'intero del perimetro della riserva cosÌ come delimitato al
precedente art. 2. In tale zona sono consentite la pesca
professionale, la pesca sportiva e le immersioni con apparecchi
autorespiratori, previa autorizzazione dell'ente gestore della
riserva secondo quanto sarà previsto dal regolamento di cui
all'art.8 del presente decreto; è comunque vietata qualsiasi
forma di pesca con reti da traino.
In tale zona saranno effettuati interventi di protezione e
incremento delle risorse ittiche, anche mediante eventuale
immissione di strutture artificiali, da realizzarsi in aree
opportunamente scelte sulla base di specifiche indagini
scientifiche.
E' fatta salva la facoltà dell'ente di gestione della riserva di
prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più
restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale
marino nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse
biologiche.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le
condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al
presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento
delle finalità di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli
eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di
cui all'art.1 della legge n. 979/82.
Articolo 5
La gestione della riserva marina "Isole Egadi" è affidata alla
capitaneria di Porto di Trapani, in attesa che la delega con
apposita convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 28 della
legge 31 dicembre 1982, n.979, come indicata dalla legge 8
luglio 1986, n. 349.
Articolo 6
All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva
marina 'Isole Egadi' si provvede mediante:
- il contributo ordinario dello Stato da
disporsi, con decreto del Ministro della marina mercantile, a
carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile;
- gli eventuali contributi di enti e di privati;
- i proventi derivanti dalla gestione dei servizi
connessi alla fruizione della riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è disposta
l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquanta
milioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza,
nonché per l'installazione delle boe che delimitano i confini
della zona A della riserva.
La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato di
previsione di spesa del Ministero della marina mercantile per
l'esercizio finanziario 1991.
Articolo 7
La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali
violazioni alle norme del presente decreto nonché l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Trapani.
Articolo 8
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art.
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla
legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni
dall'affidamento della riserva dall'ente delegato e, comunque,
non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione
provvisoria alla capitaneria di porto di Trapani.
Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di
gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di:
- un comitato tecnico-scientifico con compiti di
ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;
- un collegio dei revisori, con funzioni di
vigilanza contabile ed amministrativa.
In entrambi i succitati organismi dovrà essere assicurata
adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della
marina mercantile e alla regione siciliana.
Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere
la promozione di approfondimenti , studi e ricerche specifiche
al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle
leggi n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 della
regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 dicembre 1991
Il Ministro dell'Ambiente: Angelini
Il Ministro della Marina Mercantile: Facchiano
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1992. Registro n. 5
Marina mercantile, foglio n. 104