La Denominazione d'Origine Protetta (DOP)
Denominazione d'Origine Protetta (DOP)

Denominazione d'Origine Protetta (DOP)

Il marchio Denominazione di Origine Protetta (DOP), istituito dal regolamento 2081/92, fa riferimento al nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e le cui qualità o caratteristiche sono attribuibili esclusivamente o in massima parte all'ambiente geografico.
Per ottenere la DOP è necessario che produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto avvengano solo in quella determinata area geografica caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.

Il marchio Denominazione di Origine Protetta (DOP), istituito dal Regolamento 92/2081/CE, fa riferimento al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di una determinata area geografica quando:

Facciamo l'esempio di un formaggio tipico: è tale perché il latte proviene da una zona di allevamento delimitata (conferendo caratteristiche peculiari), i caseifici -localizzati dentro la stessa zona- lavorano il prodotto e lo stagionano seguendo procedure codificate che risalgono ad antiche tradizioni, inserite nel Disciplinare di produzione, che deve essere approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e quindi dalla Commissione Europea.

Le aziende si assoggettano al controllo sistematico dell'Organismo di Controllo che verifica la conformità del prodotto e delle procedure adottate a quanto definito nel disciplinare

Gli Organismi di controllo devono essere riconosciuti e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) che è l'autorità preposta al coordinamento delle attività di controllo.