La Indicazione Geografica Protetta (IGP)
Indicazione Geografica Protetta (IGP)
Il marchio Indicazione Geografica Protetta (IGP) ), istituito dal regolamento 2081/92, indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di quella determinata area geografica quando:
una sola determinata caratteristica qualitativa, la sua rinomanza o un'altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica.
almeno una delle fasi relative alla produzione, alla trasformazione e all'elaborazione del prodotto avviene nell'ambito di quella specifica area geografica.
Il processo produttivo deve essere conforme ad un disciplinare di produzione.
La differenza fondamentale con un prodotto DOP è che è sufficiente che almeno una delle fasi (la produzione, e/o trasformazione, e/o elaborazione) avvengano nell'area stessa (nel caso della DOP invece tutte le fasi devono avvenire nella stessa zona geografica).
In questo caso non si parla di "Denominazione di origine" , bensì di "Indicazione geografica" .
Anche per l'IGP viene riconosciuto che un'area geografica delimitata determina la qualità, la reputazione e le caratteristiche del prodotto.
E' il caso di un salume per il quale il processo di lavorazione tradizionale tipico di una determinata zona è l'elemento qualificante, per cui la materia prima -che dovrà senz'altro avere determinate caratteristiche stabilite- può comunque provenire da "fuori zona".
Le aziende si assoggettano al controllo sistematico dell'Organismo di Controllo che verifica la conformità del prodotto e delle procedure adottate a quanto definito nel disciplinare
Gli Organismi di controllo devono essere riconosciuti e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) che è l'autorità preposta al coordinamento delle attività di controllo.